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L’impegno politico elettivo non è un lavoro ma neanche un azione di volontariato
Pubblicato il ottobre 8th, 2011 Nessun commentodi Massimo Greco
Ancora una volta la finanziaria regionale mira a ridurre drasticamente i compensi spettanti agli amministratori degli enti locali, ma questa volta rasenta veramente la violazione dell’art. 51 della Costituzione secondo cui “Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento………”. In applicazione di tale principio l’art. 77, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 ha infatti affermato che “La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nella amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge”. Se è vero che l’esercizio delle funzioni elettive dà luogo ad un rapporto di servizio onorario, il cui compenso è scevro, ex art. 54 Cost., da qualsiasi connotato di sinallagmaticità, con la conseguenza che la corresponsione del gettone di presenza o dell’indennità di funzione non costituisce retribuzione, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione[1], è anche vero che secondo la letteratura che si è affermata sul tema, il concetto di munus pubblicum implica lo svolgimento di un compito che viene si “donato” alla collettività, ma non in chiave eminentemente gratuita, presupponendo pur sempre una situazione di debito a carico di coloro che ricevono tale “dono”[2].
[1] Cons. Stato, sez. V°, sent. 10/09/2010 n. 6526.
[2] Tar Sicilia, Palermo, sent. 06/10/2009 n. 1569.
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