-
La TIA è un tributo punto e basta
Pubblicato il luglio 31st, 2009 Nessun commentodi Massimo Greco
La Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha messo la parola fine sulla questione annosa e vessata della natura patrimoniale della tariffa d’igiene ambientale. Emerge chiaramente dal raffronto tra la TARSU di ieri e la TIA di oggi l’esistenza di forti analogie tra i due pagamenti: la natura autoritativa (l’obbligo di pagamento non è legato alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma all’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti), la natura non sinallagmatica (la legge non attribuisce alcun rilievo alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore e utente del servizio), i criteri di commisurazione (che sia per la TARSU che per la TIA sono calcolati con riferimento alla potenziale produzione di rifiuti), la funzione di coprire i costi di smaltimento non solo dei rifiuti ‘interni’ (producibili dal singolo soggetto passivo), ma anche di quelli ‘esterni’ (rifiuti di qualunque tipo o provenienza che si trovino su strade e aree pubbliche), l’estraneità di ambedue i tributi all’ambito di applicazione dell’IVA (conseguente alla inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo, nel quale è incluso anche il costo di smaltimento dei rifiuti ‘esterni’). Logico corollario è che le controversie riguardanti la TIA debbano essere attribuite alla cognizione delle Commissioni Tributarie.Appare utile richiamare un nostro articolo ripreso dal Blog ”La voce dell’emergenza” all’indirizzo: http://www.9online.it/blog_emergenzarifiuti/2009/03/17/la-controversa-natura-patrimoniale-della-tia/
Lascia un commento



Commenti recenti