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  • Il reclutamento delle risorse umane nelle società pubbliche

    Pubblicato il marzo 11th, 2009 Max 62 commenti

    di Massimo Greco

     

    La pubblica amministrazione nel D.Lgs n. 165/2001 e nell’ordinamento comunitario

                 Le nuove formule di esercizio di funzioni pubbliche e di gestione di servizi pubblici locali a seguito della privatizzazione della pubblica amministrazione non potevano non generare dubbi in ordine alle modalità di reclutamento del personale dipendente. Apparentemente infatti, se le procedure di assunzione sono chiare per la pubblica amministrazione, stessa cosa non può dirsi per le società pubbliche, cioè per quegli enti la cui natura giuridica è formalmente ancorata alle disposizioni del diritto civile. Secondo quando previsto dall’art. 97, 3° comma, della Costituzione, “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Il principio è stato più volte ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui “Il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall’art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall’art. 97 Cost., l’area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso[1].

    Appare quindi necessario ricordare in questa sede cosa s’intende per <<pubblica amministrazione>>. Un’elencazione esaustiva delle pubbliche amministrazioni nel nostro ordinamento è contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Oltre a quelle tipizzate, la norma fa un generico riferimento a “tutti gli enti pubblici non economici”. L’individuazione di questi è riservata all’ordinamento positivo.

     

    Se le pubbliche amministrazioni sono solo quelle citate ed espressamente previste dalla legge sarebbe facile concludere che le società pubbliche, non rientrando nella categoria di pubblica amministrazione, sono escluse dall’assoggettamento al citato art. 97 della Costituzione per il reclutamento del proprio personale. Se invece, neppure la qualificazione operata dalla legge risulta sempre decisiva, si apre una voragine interpretativa che investe i concetti di privatizzazione formale e di privatizzazione sostanziale. Diversi sono infatti i casi di enti espressamente qualificati dalla legge pubblici o privati e diversamente dichiarati dalla giurisprudenza giusto insegnamento della Corte Costituzionale[2]. Emerge quindi, che un ente pubblico è quello che, al di là della definizione normativa, possa comunque essere ritenuto tale, nel senso che le definizioni non vincolano l’interprete, il quale dovrà determinare la natura dell’ente indipendentemente dalla sua denominazione, per cui la stessa qualificazione esplicita è irrilevante se in contrasto con l’effettiva natura[3].

    Nell’ordinamento comunitario il concetto di pubblica amministrazione è più esteso. “A livello comunitario, con il Regolamento CE 2223/96 del Consiglio, in data 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunità 8SEC 95), il Consiglio della Comunità economica europea ha modificato il Sistema Statistico europeo, varando nuove definizioni e regole di calcolo delle grandezze relative alla finanza pubblica denominate SEC 95, ed applicabili in ogni Stato. All’interno del SEC 95, che ha valore normativo primario poiché è stato approvato, come si è detto con un regolamento del Consiglio delle comunità europee, si ritrova una precisa nozione di Amministrazione Pubblica (seppur al limitato fine della disciplina settoriale esaminata), laddove è precisato che sono da considerare Amministrazioni Pubbliche <<tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinati alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella ridistribuzione del reddito e delle ricchezze del paese>>. Deve considerarsi ente pubblico, pertanto, qualsiasi soggetto che indipendentemente dalla forma giuridica assunta utilizzi in prevalenza per lo svolgimento dell’attività per cui è costituito risorse pubbliche, anziché private. Ne consegue che, anche a livello europeo, al fine di individuare la natura di un ente non è rilevante la forma giuridica che viene data al medesimo, ma le risorse che utilizza per lo svolgimento della sua attività”.[4]

    La natura giuridica delle società pubbliche

     

    La tradizionale impostazione di pubblica amministrazione è stata travolta attraverso le così dette privatizzazioni. Con la privatizzazione è infatti accaduto che alcuni servizi pubblici – pur ritenuti essenziali – siano stati affidati a società per azioni le cui quote risultano di pertinenza prevalente, se non esclusiva, di enti pubblici. La giurisprudenza ha così dovuto prendere atto della esistenza di società per azioni che costituiscono <<istituzione pubblica>> affermandone la giurisdizione della Corte dei Conti. “Ed invero, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 466/1993, si assiste ad uno stemperamento della dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato. Tale stemperamento si desume: dal crescente impiego della società per azioni per perseguire finalità di interesse pubblico; dall’adesione comunitaria ad una nozione sostanziale d’impresa pubblica; dall’accertata impossibilità di individuare nelle nuove società per azioni derivate dai precedenti enti pubblici connotazioni proprie della loro originaria natura pubblica. Con particolare riferimento alla nozione di impresa pubblica di matrice comunitaria, occorre precisare che la nozione europea di pubblica amministrazione, cui consegue l’obbligo di applicare la disciplina della evidenza pubblica e i relativi principi comunitari, si fonda su di una nozione sostanziale di organismo di diritto pubblico individuato sulla base di tre parametri tutti necessari: possesso della personalità giuridica; il fine perseguito costituito dal perseguimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; la sottoposizione ad un’influenza pubblica dominante[5].

     

    Dunque la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sé sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica dell’ente stesso, ma si deve procedere ad una valutazione concreta in fatto, caso per caso.[6]Queste circostanze dimostrano che, a differenza di quanto accadeva in passato, venuti meno i vincoli interpretativi ad una concezione <<allargata>> di pubblica amministrazione, quella che oggi risulta favorito non è la soggettività in sé (ossia l’elemento formale), quanto piuttosto la tipologia di attività svolte e la capacità a svolgerle (dunque, l’elemento sostanziale)[7]. “La nozione di <<ente pubblico>> come nozione unitaria (come quella che designa una serie di fattispecie accomunate da una disciplina generale) è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale, pur supportata da una produzione dottrinale assai nota[8]. Quindi, l’identificazione in concreto dell’ente pubblico, laddove incerta, deve essere fatta analizzando la disciplina giuridica propria di esso (gli elementi di disciplina certi); ricavando da questi elementi, in base a parametri normativamente predeterminati, l’essere pubblico dell’ente. “In buona sostanza, l’indagine sulla natura di tali società deve essere svolta privilegiando gli aspetti sostanziali rispetto al dato meramente formale costituito dalla configurazione giuridica dell’ente, secondo un modus procedendi che è tipico del diritto comunitario[9]. “In effetti, si è andato consolidando in questi ultimi anni nella giurisprudenza nazionale – in linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello comunitario, il cui elemento caratterizzante è l’influenza dominante dei pubblici poteri, prescindendo dalla natura formale -, l’orientamento della prevalenza degli aspetti pubblicistici sostanziali sulla forma privatistica ai fini della qualificazione di un soggetto. Si è quindi affermato che una s.p.a. a totale capitale pubblico è privata esclusivamente per la forma giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua ad essere sotto l’influenza pubblica, è assimilabile ad un ente pubblico. Anche la dottrina ha osservato che le società a capitale pubblico, derivanti dalle privatizzazioni dei precedenti enti pubblici, presentano caratteristiche di specialità rispetto al modello tradizionale di società commerciali[10].

    La problematica connessa a tale modello di società nell’epoca delle privatizzazioni pone una serie di interrogativi, con particolare riferimento alla compatibilità della missione pubblica con la causa privatistica, dell’equiparabilità all’ente pubblico, anche con riguardo ai profili di costituzionalità della disciplina e del riparto giurisdizionale delle controversie relative agli atti di gestione.[11]Al riguardo è d’obbligo richiamare due pronunce che rivestono fondamentale importanza nel dibattito nazionale sviluppatosi attorno al tema della configurabilità di enti pubblici a struttura societaria. La prima è quella con cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 466 del 28/12/1993) – successivamente alla trasformazione in società per azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti pubblici economici per effetto dell’art. 15 del D.L. 11/07/1992, n. 333, convertito nella legge 8/08/1992, n. 359-, ha affermato che persiste l’assoggettamento al controllo della Corte dei Conti delle società in questione finchè le stesse continuano ad essere detenute, in modo esclusivo o maggioritario, dallo Stato…………sì da indurre a riconoscere la loro natura di società di <<diritto speciale>>, tale da legittimare la compatibilità tra il controllo previsto dal citato art. 12 e la disciplina relativa alle <<privatizzazioni>>. L’altro dictum giurisprudenziale volto ad evidenziare come anche in ambito nazionale la veste societaria non costituisca più elemento aprioristicamente ostativo alla connotazione pubblicistica dell’ente, è quello con il quale il Consiglio di Stato (sez. VI, 20/05/1995, n. 498), hanno statuito che, nonostante l’intervenuta privatizzazione formale, i contratti stipulati dalla s.p.a Ferrovie dello Stato sono assoggettati alle procedure dell’evidenza pubblica e le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo: più specificatamente, in tali fattispecie <<l’adozione della forma societaria si presenta come modulo per rendere l’attività economica più efficace e più funzionale, fermo restando che l’impresa mantiene sotto molteplici profili uno spiccato rilievo pubblicistico>>. L’esclusione della riconducibilità del modello societario alla categoria soggettiva in questione sull’assunto della incompatibilità di alcuni elementi tipici dell’organismo societario – tra cui il fine di lucro e la natura economica dell’attività esercitata – e la connotazione pubblicistica che caratterizza, invece, la figura giuridica coniata dal diritto comunitario, non tiene conto dell’evoluzione del dibattito sviluppatosi in ambito nazionale ove vi è spazio per la qualificazione ad enti pubblici, o a connotazione pubblicistica, di soggetti aventi veste societaria. Tanto più che la nozione di organismo di diritto pubblico, com’è noto, si fonda su parametri di gran lunga più sostanziali ed elastici di quelli, sovente di carattere formale, utilizzati dall’ordinamento interno al fine di ricostruire la figura dell’ente pubblico[12].

    Peraltro la giurisprudenza,[13] ritiene che la veste imprenditoriale ed anche l’eventuale caratterizzazione lucrativa di un soggetto non ostano alla qualifica in termini di organismo di diritto pubblico e, quindi, all’equiparazione agli enti pubblici del diritto interno ai fini della natura pubblica dei relativi atti e alla conseguente emersione della giurisdizione amministrativa. Ancor prima, aderendo alla nozione sostanziale di pubblica amministrazione, il Consiglio di Stato, con la decisione n. 498 del 20/05/1995 della VI sez., affermava che in linea di massima “tali società, affidatarie della cura di rilevanti interessi pubblici, conservano inalterata la propria connotazione pubblicistica con la conseguenza che malgrado la trasformazione sono destinate a rimanere pubbliche”. Lo stesso Consiglio di Stato ha altresì affermato che ”…il fenomeno dell’azionariato pubblico e, più in generale, della costituzione di società lucrative da parte della p.a., non si radica esclusivamente nella disciplina di diritto comune, ma presenta aspetti di diritto speciale, connessi al fatto che l’amministrazione, nella sua veste di azionista di una società formalmente di diritto civile, non può che indennizzare le attività societarie a fini di interesse pubblico generale, che fanno assumere alle stesse attività i caratteri della funzione amministrativa e valenza oggettivamente pubblicistica[14]. Ancora, “una società è da considerarsi pubblica quando sussistono regole di organizzazione e funzionamento che, oltre a costituire una consistente alterazione del modello societario tipico (comprendendo una compressione delle autonomie funzionale e statutaria degli organismi societari), rivelino, al tempo stesso, la completa attrazione nell’orbita pubblicistica dell’ente societario[15].

    Illuminante appare anche la sentenza della Cassazione penale secondo cui, “Il momento d’individuazione della natura pubblica di un ente non va ricercato negli scopi da esso perseguiti (dal momento che mentre alcuni enti privati perseguono finalità cui tende lo Stato stesso, come quelle relative all’istruzione e al credito, quest’ultimo, a sua volta, interviene frequentemente in concorrenza con i privati in attività di natura privatistica, come nel campo dell’economia e della produzione), ma nel regime giuridico dello stesso nonché nella sua collocazione istituzionale in seno all’organizzazione statale, come organo ausiliario necessario al raggiungimento di finalità di interesse generale e, in quanto tale, dotato di poteri e prerogative analoghi a quelli dello Stato e assoggettato ad un intenso sistema di controlli pubblici. I caratteri sopra indicati si riscontrano negli automobil clubs provinciali, ai quali pertanto deve riconoscersi la natura di enti pubblici, con la conseguenza che i funzionari di tali enti sono pubblici ufficiali e pubblici sono gli atti da essi posti in essere nell’esercizio delle loro funzioni[16].

    Per una parte della dottrina “Quelle che comunemente vengono chiamate società a partecipazione pubblica non sono una terza specie di enti pubblici: sono invece società per azioni nelle quali azionista, unico, di maggioranza o di minoranza, è l’ente pubblico. Si tratta, cioè, di una species del genus società per azioni (di diritto privato)[17]. Anche la Corte dei Conti si è adeguata da tempo al suddetto indirizzo affermando, a proposito della privatizzazione delle Poste, che al di là della formale connotazione come soggetto di diritto privato le Poste Italiane s.p.a., sono parte integrante della pubblica amministrazione e valgono per essa le argomentazioni valide per gli enti pubblici economici. Più recentemente è stato affermato che “A seguito della diffusione nel settore pubblico del modulo societario, deve ritenersi che il criterio da utilizzare per individuare la natura pubblica o privata di un organismo non è dato dalla forma rivestita (ente o società), bensì dalla caratura pubblica dello scopo perseguito e dalle risorse utilizzate nello svolgimento della sua attività, con la conseguenza che anche in presenza della forma societaria se l’ente utilizza risorse pubbliche è da considerare senz’altro ente pubblico, con effetti sulla finalizzazione dell’attività e sul regime delle responsabilità[18].

    L’intervento del legislatore

    Se così come appare il concetto di pubblica amministrazione è tutt’altro che rigido, uno dei problemi più spinosi da affrontare è quello connesso al reclutamento del personale. La questione è particolarmente controversa e, non a caso, risultano aperti decine di procedimenti penali ed amministrativi volti a sanzionare gli amministratori di società rei di aver promosso assunzioni per chiamata diretta. Gli amministratori di società pubbliche indagati e/o imputati si trincerano dietro l’autonomia imprenditoriale riconosciuta dal Codice Civile. L’accusa argomenta diversamente individuando la natura di ente pubblico alle società pubbliche a privatizzazione solo formale e pertanto la necessità che il reclutamento del personale avvenga con le regole del pubblico concorso.

     

    E’ di questi giorni un pronunciamento del Tribunale di Patti secondo cui Deve ritenersi che l’ATO ME1 s.p.a., sebbene formalmente abbia veste privata, sia nella sostanza un ente pubblico e non possa quindi essere assoggettata a fallimento, ex art. 1, comma 1 L.F..[19]. Tale ordinanza andrà sicuramente in soccorso delle citate indagini avviate da diverse Procure della Repubblica e da diverse Procure della Corte dei Conti in merito alle “assunzioni facili” promosse, ad esempio, dalle società d’ambito che gestiscono la raccolta ed il trattamento dei rifiuti in Sicilia.

     

    L’intervento di alcuni legislatori regionali prima e di quello statale dopo sembra orientato a dipanare la matassa, ma vediamo in quali termini. La Corte Costituzionale è stata investita della questione in occasione della eccezione di costituzionalità sollevata dalla Stato sulla legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004 n. 23. Lo Stato, deduceva l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4 lettera f), della legge regionale in esame, in quanto la stessa, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente, pone a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l’instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lettera I, della Costituzione). Per la Corte la questione non risultava fondata in quanto “La disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorchè formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici. D’altronde, questa Corte, sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione al controllo della Corte dei Conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico (sentenza n. 466 del 1993)[20].

     

                E’ seguito il legislatore siciliano che all’art. 45, 2° comma, della L.r.
    n. 2/2007 così sancisce:
    Le società e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo 
    attraverso procedure di evidenza pubblica”.

    E’ poi intervenuto il legislatore statale con il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge n. 133/2008)  che all’art. 18 così recita:

    A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

    2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

    3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati”.

     

    Dal 21 ottobre 2008 quindi, le società interamente pubbliche devono sottostare alle norme pubblicistiche sul reclutamento del personale fissate dall’art. 35 del D.Lgs 165/2001. L’articolo di che trattasi disciplina le procedure di assunzione dei pubblici dipendenti prevedendo un’adeguata pubblicità alla selezione, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In tale contesto si è pure registrato un parere della Corte dei Conti fornito al Comune di Bari del seguente tenore: “una voluntas legis sempre più indirizzata verso l’adozione di misure di contenimento delle spese delle società a partecipazione pubblica, spesso destinatarie di cospicue risorse pubbliche, e pertanto corrisponde a principi di prudenza e di sana gestione finanziaria evitare l’incrementarsi delle spese per incarichi esterni, delle spese per lavoro flessibile e delle spese del personale delle società totalmente partecipate dall’ente locale, rilevato che tali costi potrebbero finire per gravare direttamente sulla casse comunali”.

     

    Se il legislatore siciliano sembra circoscrivere alle sole società d’ambito l’obbligo del reclutamento con procedure di evidenza pubblica quello statale sembra estendere tale obbligo a tutte le altre tipologie di società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali. Ma se si legge attentamente il testo della legge si evidenziano alcune importanti differenziazioni. Infatti, “Le disposizioni sul reclutamento del personale delle società pubbliche, stabilite dall’articolo 18 della legge 133/2008, risulterebbero applicabili solo agli organismi a totale partecipazione pubblica affidatari di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Il combinato delle due norme fa ritenere che siano esclude dall’applicazione dell’articolo 18, comma 1, le società di servizio pubblico locale a rilevanza economica a totale partecipazione pubblica che possono essere definite in house e tutte le aziende speciali[21]. In pratica il legislatore statale individua un preciso novero di soggetti futuri destinatari dell’obbligo di osservare i principi del D.Lgs n 165/2001, operanti nel solo sistema dei sevizi pubblici locali di rilevanza economica, determinando un diverso contesto attuativo rispetto a quello delineato dal comma 1 dell’articolo 18. “Le società a partecipazione pubblica totalitaria o di controllo che non gestiscono servizi pubblici essenziali (quali, ad esempio, servizi strumentali all’ente) debbono adottare, con propri provvedimenti, modalità e criteri per il conferimento degli incarichi e il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità. In relazione a questo tipo di società il legislatore non ha indicato alcun termine per l’adozione delle nuove procedure[22]. Questo significa che potranno continuare a seguire i criteri finora utilizzati nell’assunzione di personale fino all’emanazione del regolamento attuativo.

     

    Orbene, il quadro argomentativo fin qui illustrato fa sorgere alcune spontanee domande alle quali dottrina e giurisprudenza dovranno dare delle risposte.

     

    1)      Le assunzioni del personale dipendente fatte dalle società pubbliche con le ordinarie procedure della chiamata diretta prima dell’entrata in vigore delle citate norme sono legittime? Forse sì, se prevale la tesi che l’obbligo della procedura concorsuale nasce solo ed a partire dalla pubblicazione della fonte primaria che ne fa espressamente menzione. Forse no, se prevale la tesi che l’intervento del legislatore ha solo una funzione confermativa dell’orientamento giurisprudenziale prevalente in ordine alla natura giuridica delle società pubbliche.

     

    2)      La distinzione tra “società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica” e  “le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” vale anche per le assunzioni fatte prima della pubblicazione della normativa o solo per quelle future?

     

    3)      I dipendenti assunti dalle società pubbliche con procedura ad evidenza pubblica potranno usufruire dell’istituto della mobilità previsto dall’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 in presenza di un contratto individuale del settore privato?

     

    4)      I dipendenti assunti per chiamata diretta prima dell’entrata in vigore delle normative saranno considerati dipendenti di serie B o, acquisito lo status di dipendenti pubblici, non vi potrà più essere alcun tipo di discriminazione?

     

    Massimo Greco 


    [1] Corte Cost., sent. n. 363 del 09/11/2006.

    [2] Corte Cost., sent. n. 396 del 07/04/1988.

    [3] Dauno Trebastoni, “Identificazione degli enti pubblici e relativa disciplina”, Giustizia-Amministrativa.it, 07/05/2007.

    [4] Giuseppe Naimo, “L’incidenza del diritto comunitario sulle nozioni di a) organismo di diritto pubblico; b) impresa pubblica. Gli enti pubblici in forma societaria, DirittodeiServiziPubblici.it, 14/04/2008.

     

    [5] Ferruccio Capalbo, Le privatizzazioni di enti pubblici dopo la legge n. 178/2002, Giust.it n. 9-2002.

    [6] Cass. sez unite civ. sent. 3/05/2005 n. 9096.

    [7] Sgueo Gianluca, Diritto.it, 02/11/2006.

    [8] Cerulli Irelli, “Ente Pubblico: problemi di identificazione e disciplina applicabile, in Cerulli Irelli e Morbidelli (a cura di), Ente pubblico ed enti pubblici, Torino, 1994, 89.

    [9] Maria Teresa Sempreviva, in “I Succedanei dell’Ente Pubblico nell’epoca delle privatizzazioni”, Rivista Trimestrale degli Appalti n. 4/2000, Maggioli Editore.

     

    [10] Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, Parere n. 353/2005.

    [11] Antonio Catricalà, I Succedanei dell’Ente Pubblico nell’epoca delle privatizzazioni, “Rivista Trimestrale degli Appalti n. 4/2000”, Maggioli Editore.

     

    [12] Maria Teresa Sempreviva, “Le società per la gestione dei servizi pubblici locali”, “Rivista Trimestrale degli Appalti n. 4/2000”, Maggioli Editore.

     

    [13] Cons. St., sez. V°, 1/04/2000, n. 2078; sez. VI, 4/04/2000, n. 1948; sez. VI, 1/04/2000, n. 1885.

    [14] Consiglio di St. sez. II°, 20/06/2001 parere n. 1428/2000.

    [15] Cons. St. sez. VI, n. 1303/2002.

    [16] Cass. Pen. Sez. V°, 14/04/1980, in Cass. Pen, 1981, 1541.

     

    [17] Guido Corso, L’attività amministrativa, Torino, 1999, 156).

     

    [18] Corte dei Conti, sez. controllo Reg. Lombardia, delib. 18/10/2007 n. 46.

     

    [19] Tribunale di Patti, Decreto del 06/03/2009.

    [20] Corte Cost. sent. n. 29 dell’1/02/2006.

     

    [21] Alberto Barbiero, “Fa premio la rilevanza economica”, Il Sole 24Ore, 29/09/2008.

    [22] Eugenio Piscino, “Nuova trasparenza per il personale”, Il Sole 24Ore, 13/10/2008.

     

    62 responses to “Il reclutamento delle risorse umane nelle società pubbliche” Icona RSS

    • Salve, faccio i complimenti agli autori di questo sito, per aver preso in esame un nodo così complesso quale quello delle società pubbliche.
      Mi chiedevo se un dipendente che ha sostenuto un concorso pubblico come autista, parametro 140,di una spa a totale partecipazione pubblica, che gestisce il trasporto pubblico locale, possa accedere all’ istituto della mobilità fra enti pubblici.
      Cordiali saluti
      Alfio

    • Al momento il legislatore privilegia il criterio soggettivo per giustificare la mobilità tra gli Enti espressamente elencati dal D.lgs n. 165/2001, tra i quali non figurano le società pubbliche. Ritengo che questa interpretazione non possa reggere a lungo, soprattutto dopo l’obbligo del concorso pubblico imposto recentemente dal legislatore alle medesime società. Tuttavia, al momento, temo che una richiesta di mobilità da SPA a P.A. venga rigettata.

    • La ringrazio per avermi risposto e colgo l’occasione per fargli tanti auguri di una buona Pasqua.

    • Auguri anche a lei.

    • Salve, sono da tre anni che lavoro in una p.a. con la mobilita’ in deroga,posso avvalermi della legge dei tre anni,cioe’,che dopo aver fatto i tre anni consecutivi senza un giorno di distacco,la p. a. puo’ assumermi senza concorso.
      distnti saluti.

    • Ma lei da dove proviene visto che mi parla di ammortizzatore in deroga…da un’azienda privata?

    • Si,da un’azienda privata chiusa il 2006

    • Ok.
      Intanto non bisogna confondere l’istituto della mobilità (anche in deroga) che utilizzano le aziende private con quello disciplinato dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 che disciplina la mobilità tra pubbliche amministrazioni. Il suo è infatti uno status non di dipendente pubblico, ma di ex dipendente privato che sta beneficiando di un ammortizzatore sociale. E anche se fosse un dipendente pubblico, cosa che non è, non potrebbe contare sulla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Nel sistema pubblico ciò non può avvenire a differenza di quello privato. Si registrano casi particolari che riguardano i precari della scuola, la cui tipologia è peculiare e per la quale la giurispruednza non si è ancora assestata. In ogni caso non è certamente il suo caso.

    • grazie mille…
      vi auguro una buona serata.

    • Salve, sono una dipendente full-time – assunta con regolare concorso pubblico – da quasi 12 anni presso una società con capitale sociale interamente pubblico. Più volte – per questioni economiche del ns. Comune – si è ipotizzata l’idea di sciogliere la ns. società. Ma desideravo sapere quale sorte spetta al personale… Preciso che attualmente, gestiamo uno sportello europa ed in passato abbiamo ricevuto diversi incarichi dall’amministrazione comunale (rendicontazioni di progetti comunitari, gestione di programmi di iniziativa comunitaria, ecc…).
      Spero potrà darmi una risposta.
      Saluti

    • Non essendo una società pubblica prescritta dalla legge (come lo sono ad esempio le società d’ambito che gestiscono servizi pubblici locali) ma nata su autonoma iniziativa dell’ente locale, nulla vieta agli amministratori della medesima, in presenza dei necessari presupposti, di porre in liquidazione l’azienda. Il personale verrebbe collocato in mobilità per due anni e poi licenziato come avviene in tutte le tipologie di contratto privatistico. Escludo che ad oggi (cioè nel contesto normativo vigente) il personale di una società pubblica, anche se reclutato con procedure ad evidenza pubblica, possa usufruire della mobilità che l’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 riserva agli enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. La questione è oggetto di dibattito anche in dottrina, ma temo che al momento una soluzione diversa da quella che ipotizzo dovrebbe trovare una copertura legislativa.

    • Innanzitutto, la ringrazio per la tempestiva risposta. Volevo precisare che circa due anni fa la ns. società era composta da altri soggetti pubblici e tra le quote sociali vi era anche un privato, poi, considerato che era intendimento dell’amministrazione precedente procedere ad una esternalizzazione di servizi comunali (quali ad esempio: canile municipale, segnaletica stradale, pulizia pubblici uffici, cimitero, verde pubblico, affissioni e TOSAP,…), gli altri soci hanno ceduto le loro quote ed il Comune è divenuto unico socio. Poi è cambiata la situazione politica e i precedenti progetti sono rimasti sulla carta! Se in futuro il Comune volesse affidarci dei servizi pubblici, la situazione del personale potrebbe cambiare in caso di liquidazione della società oppure rimarrebbe invariata(mobilità per due anni e conseguente licenziamento)?

    • Rimane invariata perchè la scelta di esternalizzare alcuni servizi appartiene all’autonoma determinazione del Comune. E comunque anche nel caso di servizi pubblici affidati ex lege (modello ATO idrico e rifiuti) la situazione migliorerebbe solo sotto l’aspetto della prospettiva occupazionale, trattandosi di scelte imposte dal legislatore, ma sarebbe ugualmente difficile ipotizzare una mobilità verso un ente pubblico in assenza di copertura legislativa.

    • La disturbo nuovamente! Molto probabilmente il personale della società verrà messo part-time, ma la comunicazione all’Ispettorato del lavoro deve essere fatta dal nostro amministratore o dal dirigente del settore comunale dal quale dipendiamo, visto che hanno un controllo totale sulla società?

    • Il controllo sulla società rileva ai soli fini dell’indirizzo politico e non anche ai fini della governance della società, che rimane salda nelle mani degli organi statutari. Trattandosi di un atto prettamente gestionale, le comunicazioni di cui mi parla dovranno essere fatte dalla società e non dal Comune.

    • Mi rendo conto di abusare del suo tempo e della sua professionalità ma visto che Lei conosce bene le problematiche di questa tipologia di società, quale potrebbe essere una soluzione VALIDA al fine di rendere stabile la posizione lavorativa degli impiegati, o meglio ancora, se ci fosse intenzione da parte del Comune di assorbirci nel loro organico? So che non esiste legislazione al riguardo ma in diversi pareri della Corte dei Conti della Lombardia, ho letto che vi potrebbe essere una possibilità di assorbire il personale delle società partecipate nell’organico del Comune. Mi rendo conto che sono “pareri” e non “sentenze” ma spero che possa esservi qualche spiraglio! Infondo, noi prestiamo servizio esclusivamente per l’amministrazione, siamo state assunte con regolare concorso e ogni anno il Comune stanzia il contributo di gestione per l’anno in corso, pertanto, in pratica veniamo già pagate da soldi pubblici e in caso di mobilità per il socio unico non cambierebbe nulla ai fini economici, anzi verrebbe a risparmiare i costi delle consulenze esterne (fiscale e del lavoro).
      La ringrazio in anticipo, cordiali saluti.

    • Non credo che la Corte dei Conti abbia potuto affermare questo, a meno che trattasi di risorse umane già dipendenti del Comune e trasferite alla società all’atto della esternalizzazioni dei servizi. In quest’ultimo caso infatti i dipendenti, alla liquidazione della società, potreberro rientrare nel Comune di provenienza. Ovviamente a condizione che il Comune non ha provveduto alla soppressione dei posti in organico (se questo parere della Corte dei Conti dice cose diverse me lo faccia leggere). Al momento non saprei come si possa assorbire in organico il personale di una società pubblica in mancanza di adeguata copertura legislativa. Anche perchè questo assorbimento richiederebbe una modifica della dotazione organica che, negli enti locali risente di tanti vincoli imposti dalle diverse leggi finanziarie succedetutesi nel tempo. Mi rendo conto del paradosso ma il nostro ordinamento è pieno di paradossi e di ingiustizie. Ovviamente questo è il mio parere e come tale può non essere condiviso.

    • Cercherò questi pareri per farglieli leggere. Grazie.

    • Cliccando sul seguente link può leggere un’articolo interessante (pagina 2)

      http://www.cgil.bergamo.it/sito_fp/il_foglio/2010/aprile.pdf

    • Intanto grazie per la segnalazione di un parere della Corte dei Conti che non conoscevo. La Corte dei Conti risponde quindi positivamente al 3° quesito e negativamente al 4° quesito del mio (ormai vecchio)articolo pubblicato anche su questo portale. Sul fatto che i dipendenti originariamente reclutati dal Comune e poi trasferiti (in prestito) alla società pubblica controllata, possano rientrare non ci sono dubbi. La Corte dei Conti si ritiene possibilista anche per i dipendenti delle società pubbliche reclutati mediante procedure pubbliche…e così ha risposto positivamente anche alla sua legittima e preoccupata domanda. Ma, attenzione, la Corte dei Conti prescrive che la gestione di dette attività rientri nei fini istituzionali dell’ente locale, il cui esercizio deve qualificarsi come servizio pubblico essenziale, a resa obbligatoria, che non può essere interrotto in alcun modo. La gestione di uno “Sportello Europa” è annoverabile tra tali attività?
      In attesa di approfondire l’argomento anche attraverso un articolo che mi riservo di fare il prossimo mese, mantengo qualche perplessità non tanto sul rispetto dell’art. 97 della Costituzione che prescrive il concorso pubblico, ma sulla possibilità di applicare una sostanzile mobilità ex art. 30 del D.lgs n. 165/2001 da un soggetto formalmente di diritto privato che conserva un contratto di diritto privato verso una pubblica amministrazione che, invece, disciplina il rapporto di lavoro con i propri dipendenti attraverso il contratto di pubblico impiego. L’applicazione estensiva dell’art. 2112 del c.c. anche ai processi di reinternalizzazione presuppone, di fatto, un’apertura ai processi di mobilità esterna. Cosa che io non escludo possa essere fatto dalla giurisprudenza ma che ritengo più corretto per il diritto, debba essere fatto dal legislatore, estendendo l’istituto della mobilità esterna anche alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica. Che la prospettiva sia quella e che la meta sia raggiungibile all’orizzonte non ho dubbi. Bisognerà vedere se sarà la giurisprudenza a fare il primo passo o il legislatore. Intanto, anche alla luce di questo parere e considerato che il Comune di riferimento sembra disponibile ad affrontare seriamente il problema, suggerisco di chiedere formalmente alla Corte dei Conti in sede consultiva un analogo parere. Se arrivasse un parere positivo come accaduto per il caso di San Donato Milanese il caso sarebbe per il 90% risolto.

    • Infatti uno dei problemi principali della nostra attività è che la gestione di uno Sportello Europa non è di certo un servzio essenziale… Devo precisare anche che la ns. sede è proprio all’interno del Comune è quasi tutti i giorni, oltre a svolgere il nostro abituale lavoro di ricerca bandi e opportunità di finanziamento, svolgo “senza nessun incarico ufficiale e senza percepire compensi” vari lavori, che possono andare da una elaborazione grafica di un manifesto per qualche evento in programma, la coordinazione di eventi spesso rivolte alle scuole (mostre, partecipazione a spettacoli teatrali, …), la redazione di lettere, ecc. Insomma, lavoro per loro come se fossi una dipendente comunale… Comunque Le invierò un altro parere della Corte dei conti molto interessante. Saluti

    • Nella Deliberazione Lombardia n. 1014 del 30.11.2010 è riportata questa frase “fermo restando eventuali profili di responsabilità per chi ha proceduto alle assunzioni contra legem, non rientrano nella disciplina della mobilità collettiva obbligata ex art. 2112 c.c., i dipendenti acquisiti direttamente dalla società partecipata in carenza delle procedure selettive previste dalla legge”. Il nostro caso potrebbe rientrare nella “mobilità collettiva obbligata ex art. 2112″?

    • Sì che potrebbe rientrare, atteso che le vostre assunzioni risultano coperte dal concorso pubblico. Rimangono aperte le questioni di cui abbiamo però…

    • Buongiorno, la mia domanda è semplice.Ho avuto un’assunzione diretta nell’anno 2004 in una società a capitale pubblico che svolge un servizio pubblico per gli enti soci, dopo 4 anni passati con contratto a progetto.
      Oggi con la Legge 133/2008 che pone i criteri per le assunzioni in queto tipo di società, mi chiedevo a cosa potesse andare in contro, uno come me.Devono farmi fare la selezione pubblica o la mia sistuazione rimarrà stabile?

      Grazie, cordiali saluti.

    • Il suo rapporto di lavoro con la società non è in discussione. Lo diventerebbe nel caso in cui la società venisse posta in liquidazione. Infatti, trattandosi di assunzione senza selezione pubblica l’Ente locale non potrebbe assorbirla in uno alla reinternalizzazione del servizio pubblico locale.

    • Buongiorno, sono stato assunto 23 anni fa da una spa a totale (ora) capitale pubblico, ma negli ultimi anni (da giugno 2003 a dicembre 2008) ho lavorato con trasferimento temporaneo presso l’agenzia delle entrate, e lo stesso da aprile 2010 con trasferimento a tempo indeterminato, ora mi chiedevo se esiste qualche norma che permettesse l’assunzione presso la p.a. o mobilita’ verso altri enti pubblici. tutto questo per motivi logistici.
      grazie

    • Non ho capito bene dove lavora in questo momento e con quale tipologia di contratto (subordinato a tempo indeterminato?).

    • Il contratto è a tempo indeterminato e attualmente sono distaccato presso una sede dell’agenzia delle entrate.

    • Il suo datore di lavoro è quindi una SPA a totale partecipazione pubblica?
      Se sì, formata da chi? Chi sono i soci pubblici?

    • si è una spa totalmente pubblica, l’azionista è il tesoro

    • Ok. La mobilità verso Enti pubblici è da escludere, poichè la spa, anche se a totale partecipazione pubblica, non rientra nel novero degli Enti di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 per i quali è possibile usufruire della mobilità ai sensi dell’art. 30 del medesimo D.lgs..
      Trattandosi di una partecipata ministeriale, attraverso la quale il Ministero del Tesoro ha inteso esternalizzare alcune attività, il possibile rientro del personale potrebbe verificarsi nel caso di reinternalizzazione del servizio, com messa in liquidazione della società. Tuttavia l’orientamento della Corte dei Conti, al momento, è quello di consentire un simile riassorbimento al solo personale che già risultava in carico al Ministero del Tesoro e al solo personale neo assunto dalla società con procedure di evidenza pubblica, cioè attraverso il concorso pubblico. Questo per evitare che venga aggirata la regola costituzionale del concorso pubblico per accedere nella P.A..

    • Grazie per la risposta, ma volevo chiederle: il fatto che io faccia lo stesso lavoro degli impiegati pubblici da anni non conta nulla ?

    • Trattasi di un’attività amministrativa esternalizzata ad un sogetto privato (spa)che rientra perfettamente nella logica delle privatizzazioni. Il suo status tuttavia non è quello di pendente pubblico ma di dipendente di un’azienda privata che svolge mansioni analoghe a quelle dei dipendenti pubblici. Le condizioni per la mobilità sono quelle che le ho espresso. Ovviamente questo è il mio parere che non ha la pretesa di essere esaustivo.

    • Grazie, è stato molto gentile e preciso.

    • Come è noto la nozione di impresa pubblica, di provenienza Comunitaria, è stata recepita dal diritto positivo nel nostro Paese fin dal 1995 con il decreto legislativo n. 158/1995 che (in attuazione della direttiva CEE 93/38 relativa alle procedure di appalto nei settori esclusi) inseriva le “imprese pubbliche” tra i soggetti aggiudicatari (affiancandole allo Stato, Regioni ed altri enti pubblici), precisando che tali dovevano essere considerate le imprese sulle quali un soggetto di diritto pubblico può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perchè ne ha la proprietà oppure ha in essa una partecipazione finanziaria oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione; l’influenza dominante è presunta quando, rispetto all’impresa pubblica, i soggetti di diritto pubblico direttamente o indirettamente ne detengono la maggioranza del capitale sociale oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dalla impresa o hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio d’amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della stessa impresa.

      Il dato normativo è stato oggetto di un’intensa elaborazione da parte della giurisprudenza sia amministrativa che della Suprema Corte regolatrice che, chiamate a pronunciarsi per lo più in tema di riparto di giurisdizione per controversie relative all’attività svolta da tali società miste nella gestione dei servizi pubblici, hanno posto dei punti fermi su alcune questioni quali la necessità che nella formazione delle società miste preordinate alla gestione dei servizi pubblici l’ente locale deve necessariamente seguire procedure di evidenza pubblica e che lo stesso affidamento del servizio pubblico locale può avvenire senza l’applicazione delle regole comunitarie soltanto in via eccezionale quando si tratta di un servizio affidato ad un gestore sul quale l’ente pubblico esercita un determinante controllo gestionale ed economico (vedi CdS 23.03.2004 n. 1543 nonchè 17.01.2002 n. 253) nonchè, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative ad appalti di opere pubbliche da parte di un soggetto aggiudicatore privo delle caratteristiche identificative dello status di organismo di diritto pubblico dettate dalla direttiva CEE 18.06.1992 n. 92/50, art. 1, lett. b (vedi Cass. Civ. SS.UU. 15.04.2005 n. 7800).

      Nel caso specifico sia presso il Consorzio GEA (poi trasformato in Spa) sia presso la GEOFOR Spa la maggioranza del capitale sociale è detenuto da alcuni comuni della Provincia di Pisa (come si rileva dalla stessa visura effettuata dall’amministrazione resistente presso la Camera di Commercio di Pisa), mentre presso la GEOFOR Spa il diritto di nominare più della metà dei membri del Consiglio di Amministrazione (cioè 4 su 7) è riservato ai soci portatori di azioni di cat. A, e cioè azioni che possono essere possedute soltanto da enti pubblici territoriali, Aziende speciali e simili (vedi art. 6 dello Statuto sociale), e presso il Consorzio GEA la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione rientra nella competenza dell’assemblea dei consorziati, e cioè dei Comuni partecipanti.

      2.2. D’altra parte queste imprese, a causa dei peculiari scopi statutari volti alla prestazione di servizi di interesse generale (pur sè organizzate con struttura formale di società per azioni di diritto privato), comunque applicano al personale dipendente i CCNL del Comparto Imprese di pubblici servizi (gas, acqua e vari) e di quello delle Aziende Municipalizzate, e non quelli dei corrispondenti settori delle attività commerciali e produttive privatistiche; infatti anche alla ricorrente, come si rileva dagli atti, la GEA ha applicato il CCNL della Federgasacqua fino al 30.11.2000, inquadrandola al livello B2, e poi dal 01.12.2000 il CCNL della Federambiente (per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene urbana), inquadrandola al 7° livello.
      Con la citata ordinanza n. n. 19667 del 22 dicembre 2003 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la necessità di riconsiderare gli orientamenti consolidati, alla luce del mutato quadro di riferimento normativo che disciplina la pubblica amministrazione in generale e la struttura della responsabilità amministrativa in particolare.

      Si consideri, infatti, che negli anni ’90 si è realizzato un progressivo ampliamento dell’utilizzazione degli strumenti privatistici, con corrispondente limitazione dell’attività provvedimentale, sia sotto il profilo strutturale, mediante la c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego (D. Lgs.vo n. 29/1993), sia sotto il profilo funzionale (L. 241/1990, soprattutto dopo la riforma recata con L. n. 15/2005), con la conseguenza che deve ormai considerarsi “normale” il ricorso agli strumenti privatistici nell’organizzazione e nella gestione di funzioni o di servizi pubblici, nei limiti consentiti dalla legge (in attuazione, pertanto, del principio di legalità).

      Questo processo non ha realizzato una sottrazione di materie dall’ambito pubblicistico a quello privato, ma, al contrario, la funzionalizzazione dello strumento di gestione disciplinato dal diritto civile alla funzione pubblica o al servizio pubblico attribuito dalla legge alla cura di ciascuna determinata amministrazione pubblica, secondo il principio di legalità, costituzionalizzato dagli artt. 97, 41 e 43 Cost.

      E’ così divenuta irrilevante la forma giuridica pubblica o privata della struttura organizzativa ai fini della definizione della giurisdizione di responsabilità amministrativa, ma sono divenuti prevalenti gli elementi oggettivi di gestione del denaro pubblico e della disciplina pubblicistica che regola gli aspetti di servizio pubblico della gestione, o comunque la funzionalizzazione dell’attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una pubblica amministrazione.

      Al contempo, la stessa Cassazione ha mantenuto l’ulteriore iter argomentativo (espresso, ad esempio, nelle sentenze 26 febbraio 2004, n. 3899, concernente gli amministratori della Sogemi S.p.a., e 27 settembre 2006, n. 20886, concernente gli amministratori dell’AMSA S.p.a., entrambe società del comune di Milano affidatarie di pubblici servizi comunali) secondo il quale la giurisdizione viene riconosciuta secondo i criteri “tradizionali”, sia pure opportunamente modificati fino a ricomprendervi gli amministratori ed i dipendenti, e non la persona giuridica in quanto tale, anche ricorrendo alla nozione del funzionario di fatto, idoneo a radicare un ulteriore rapporto di servizio (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2006, n. 22513).

      La giurisprudenza più recente della Corte Suprema di Cassazione, nel giustificare il mutato orientamento tradizionale, ha posto in risalto come nel tempo, oltre il mutato quadro di riferimento normativo generale, sopra citato, anche ulteriori specifiche norme di legge inducano a ritenere ormai sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti alle società pubbliche intestatarie di funzioni o servizi pubblici.

      Ulteriore disposizione che sembra confermare l’ampliamento della giurisdizione alle società pubbliche è costituito dall’art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97, che alcuni commentatori giudicano quale interpositio legislatoris espressa.

      In particolare, l’art. 7 prevede espressamente che la sentenza di condanna nei confronti dei dipendenti di cui all’art. 3 della stessa legge (ovvero dei dipendenti di “enti a prevalente partecipazione pubblica”) per i delitti contro la Pubblica Amministrazione – corruzione, concussione etc. – deve essere comunicata al competente Procuratore regionale affinché promuova entro 30 gg. “… l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale”.

      La disciplina normativa recata dalla L. 97/2001, pertanto, presuppone necessariamente la giurisdizione della Corte dei conti sulle società pubbliche, in quanto comprese nella più ampia formulazione legislativa di “enti a prevalente partecipazione pubblica” (art. 3, co. 1), dovendosi intendere tale locuzione quale comprensiva della quota di controllo societaria, anche se formalmente di minoranza.

      Con l’entrata in vigore dell’art. 16 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, a norma del quale “Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario” il legislatore, secondo alcuni interpreti, sembra avere sottratto alla giurisdizione contabile le società quotate in borsa nelle quali l’amministrazione detenga una quota di capitale inferiore al 50 %, ritenendo la quotazione in borsa e il carattere minoritario della partecipazione sufficiente criterio differenziante.

      E’ riconosciuta la natura pubblica dell’ente “società pubblica” secondo gli indici di pubblicità (es.: relazione funzionale, disciplina speciale e gli altri elaborati dalla giurisprudenza) e la conseguente classificazione tra le “amministrazioni” nell’ampia accezione prevista dall’attuale ordinamento, come interpretato dall’ormai costante giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, la personalità giuridica della società pubblica rimane unitaria, con la conseguenza necessaria, prontamente rilevata dalla giurisprudenza citata (Sez. Lombardia, n. 114/2006, 414/2007 e 448/2007, Sez. I, n. 532/2008 e, da ultimo, Sez. Lombardia, 29 dicembre 2008, n. 980; id., 17 febbraio 2009, n. 70), che il primo soggetto titolare del diritto al risarcimento è la società pubblica in quanto tale, il cui patrimonio è stato depauperato dalla condotta illecita del proprio amministratore o funzionario, per l’intero danno sofferto.

      Il carattere unitario della soggettività giuridica della società rimane tale anche se la partecipazione azionaria pubblica non è totale ma concorre con altri soci privati di minoranza. La soggettività giuridica della società per azioni non è quindi frazionabile, neppure se la società è mista, e rimane distinta dalla soggettività giuridica di ciascun singolo socio, che trova naturale esplicazione nelle possibili azioni che l’ordinamento riconosce a ciascuno, ontologicamente diverse dalla responsabilità amministrativa.

      Pertanto, una volta riconosciuta la natura pubblica dell’impresa questa è pubblica in toto, non pro quota. L’unitarietà giuridica della società rimane tale anche se questa svolge attività ulteriori ed estranee al servizio pubblico.

      Questo principio è stato, recentemente, ribadito dalla Corte di Giustizia, Sez. IV, sent. 10 aprile 2008, causa C-393/06, la quale riconosce che quando un soggetto è qualificabile organismo di diritto pubblico, questi deve sempre porre in essere i procedimenti di evidenza pubblica, anche nelle attività soggette a concorrenza.

      Più in generale, l’individuazione della società pubblica quale amministrazione danneggiata, che, realizza la vera novità dei recenti orientamenti giurisprudenziali della Cassazione, deve essere configurata tenendo presente che lo strumento societario assume, in concreto, significati molto differenti, che ne condizionano sia la natura che l’attività, regolata ora da norme di diritto comune (codice civile), ora da norme di diritto pubblico, nazionale e comunitario.

      Per quanto il nucleo centrale della questione non sia apertamente esplicitato dalla giurisprudenza costituzionale e, soprattutto, della Corte di cassazione, che ha riconosciuto la giurisdizione contabile sugli enti pubblici economici e sulle società pubbliche, tali principi sembrano essere il consapevole presupposto del mutato orientamento giurisprudenziale, come si evince dalle motivazioni delle sentenze di Cassazione che pongono in rilievo il requisito dei limiti posti alla P.A. nell’utilizzo degli strumenti privatistici, che devono essere funzionalizzati all’interesse pubblico perseguito (alias: deve essere attinente ai fini istituzionali dell’amministrazione ed alle conseguenti competenze legislativamente previste: es., Cass., sez. un., 20 giugno 2006, n. 14101).

      Si consideri, inoltre, che la partecipazione dell’amministrazione in una società in misura tale da impedire una concreta possibilità di ingerirsi nella gestione di un proprio servizio pubblico, oltre a configurarsi concettualmente inutile, altererebbe il necessario rapporto tra potere impositivo e sua relazione con il fine pubblico della spesa correlata, in violazione dell’art. 53 Cost. . In tali casi l’amministrazione assumerebbe un improprio rischio di impresa, in quanto le risorse pubbliche assunte coattivamente mediante il potere autoritativo fiscale verrebbero utilizzate per ripianare perdite di esercizio correlate ad una mera attività economica, non funzionalizzata ai fini istituzionali dell’amministrazione.

    • Salve
      le scrivo perchè dai commenti letti, ritengo che il suo parere sia fortemente professionale. Siamo dei lavoratori con contratto a progetto di una società d’Ambito a totale partecipazione pubblica, che si occupa di un servizio pubblico. E’ nostra intenzione chiedere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato partendo da una vertenza sindacale. I rispettivi contratti hanno avuto diversi rinnovi, alcuni risalgono al 2009, altri al 2010. Preciso che vi è una carenza di organico evidente, ed addirittura gli amministratori ci hanno inserito nella pianta organica facendoci svolgere mansioni di dipendenti a tutti gli effetti.Cosa ci consiglia di fare ?
      Grazie

    • I presupposti per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ci sono, tuttavia devo evidenziare che potrebbe essere eccepita dallo stesso datore di lavoro la natura sostanzialmente pubblica della società d’ambito. In questo caso la trasformazione troverebbe la medesima barriera normativa, già presente nelle Pubbliche Amministrazioni, a garanzia dell’art. 97, comma 3°, della Costituzione che prescrive l’ingresso nella P.A. mediante concorso pubblico. In questo caso potrebbe essere riconosciuto, in luogo della natura subordinata del rapporto di lavoro, un indennizzo a titolo di risarcimento danni.

    • Grazie per la risposta, ma questa barriera come può essere superata ? Cosa ci consiglia di fare ? A chi affidarci a livello legale ?
      La ringrazio anticipatamente per i consigli suggeriti.
      Distinti Saluti

    • Salve, le scrivo anch’io, come gli altri, per avere un parere autorevole sulle problematiche riguardanti le società partecipate ed il personale impiegato all’interno di esse.
      Le espongo il nostro problema: siamo dipendenti a tempo indeterminato dal 2005 (negli anni prima eravamo co.co.co) di una società strumentale in house providing al 100% pubblica, di proprietà di un ente Provincia che ne ha il controllo amministrativo e gestionale. I fatturati della società sono stati sempre in pari in quanto, negli anni, il lavoro non è mai mancato da parte dell’ente proprietario, ma negli ultimi tempi è andato man mano diminuendo, per scelte che io definirei “politiche”, e adesso ci troviamo nella paventata ipotesi di chiusura di bilancio in perdita con il conseguente rischio della messa in liquidazione della società.
      Io ora le chiedo se noi come dipendenti di questa società abbiamo la possibilità di fare qualcosa o di rivendicare un qualche diritto acquisito o se siamo con le mani legate e non possiamo fare altro che aspettare gli eventi, e cioè la chiusura della società e il licenziamento dei dipendenti.
      Grazie.
      Cordiali saluti.

    • x Lory

      Ogni giudizio ha una storia a sè e pertanto vale la pena provarci. Affidatevi ad un buon Avvocato amministrativista (o esperto in diritto del lavoro)e avviate il percorso chiedendo alla società la trasformazione del rapporto di lavoro. Nell’ipotesi di diniego passerete alla fase giurisdizionale presso il competente Giudice del Lavoro.
      In bocca al lupo.

    • X Leandro

      Trattandosi di servizio strumentale, nel caso in cui la società venisse posta in liquidazione, la Provincia potrebbe decidere di reinternalizzare il servizio assorbendo il personale che aveva comandato presso la società e quello reclutato direttamente dalla società con procedure ad evidenza pubblica. Di questo assorbimento (almeno secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza della Corte dei Conti)non potranno usufruire i dipendenti della società reclutati con procedure diverse da quelle del pubblico concorso. Mi pare di capire che alcuni di voi rientrano in quest’ultima ipotesi essendo stati incaricati inizialmente tramite Co.CO.Pro..

    • La ringrazio per la risposta che è esattamente come me l’aspettavo. All’epoca, nel 2005, fummo assunti con procedure diverse da quelle del pubblico concorso in quanto tutti collaboravamo già con la società da diversi anni, tra i 2 ed i 4. Da come mi dice quindi, non abbiamo possibilità alcuna di rientrare in un processo di riassorbimento; se è così in cos’altro possiamo sperare??? Dobbiamo rassegnarci a perdere il posto di lavoro dopo quasi 10 anni (compresi quelli con contratti di collaborazione??? Casa ci consiglia???
      Grazie

    • Visto che parliamo di servizi strumentali e non di servizi pubblici locali, appare strano che la Provincia stia manifestando poco interesse. Solitamente ciò avviene per la gestione esternalizzata di servizi non riconducibili ad attività strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente. Comunque sia, la strada per conservare i livelli occupazionali mi sembra quella politica e sindacale, chiedendo alla Provincia di ritornare ad investire sulla sua partecipata, magari attraverso l’affidamento in house di ulteriori servizi. Adesso la normativa post referendum (all’esame del Senato) consente qualche margine di manovra in più.

    • Vi ringrazio della competenza e delle risposte datemi fin’ora che erano più o meno come me le aspettavo. Ora, visto che abbiamo sviscerato l’argomento, le volevo chiedere, in merito all’abolizione delle Province, che fine farebbero, secondo lei, le migliaia di dipendenti in tutt’Italia delle società partecipate di proprietà delle Province, se ne tornerebbero a casa in caso di assunzione con procedure diverse da quelle del pubblico concorso???? A proposito di questo, volevo segnalarle il caso dell’IPI (istituto per la promozione industriale), ente di proprietà del Ministero dello sviluppo economico che è stato soppresso con il Decreto-legge n.78 del 31 maggio 2010 (insieme ad altri Enti e Istituti), ed il personale trasferito appunto alle dipendenze del Ministero per Decreto, senza nessun concorso pubblico. Questo può essere un precedente a favore di tutti gli altri dipendenti di società di proprietà di Enti Pubblici???
      Grazie
      Cordiali saluti

    • E’ presto per rispondere alla prima domanda, atteso che la scelta opportuna del percorso costituzionale diluirà di parecchio i tempi. Inoltre bisognerà capire se le Regioni subentreranno alle Province nei rapporti attivi e passivi oppure il legislatore delegherà questi ultimi alle gestioni liquidatorie. In entrambe le soluzioni i contratti posti in essere con le società verosimilmente saranno rispettati fino a scadenza naturale. Poi si vedrà, ma siamo già lontani nel tempo.
      Per la 2° domanda, l’ordinamento italiano è pieno di casi del genere soprattutto frutto di politiche degli anni passati. I tempi adesso sono cambiati e anche l’indirizzo della Corte Costituzionale è molto più rigido sul tema dell’accesso alla P.A. mediante concorso pubblico.

    • Salve, vorrei porre al vaglio la seguente questione.
      Sono dipendente con contratto a tempo indeterminato di una S.p.A. a totale capitale pubblico, partecipata da 30 soci che sono Comuni, Comunità Montane e Provincia. Il socio maggioritario è una Comunità Montana con il 73% delle azioni e la Provincia detiene il 12% e il restante è suddiviso tra gli altri soci.
      Nel 2007 la società ha indetto un avviso pubblico, regolarmente affisso agli albi pretori degli enti pubblici (quindi ad evidenza pubblica) per la formazione di un elenco di persone idonee finalizzato al conferimento di incarichi professionali e all’assunzione di personale tecnico ed amministrativo. La società ha redatto un elenco generale dal quale ha poi scelto n. 6 persone inquadrandole prima con Contratto a progetto e dopo 15 mesi ha trasformato il rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato.
      La società offre servizi di e-government e gestisce servizi informatici per i soci. La società ha in gestione uno dei 7 CST (Centri Servizi Territoriali) istituiti dalle Regione Campania a seguito di finanziamenti Europei.
      I soci hanno sottoscritto una convenzione con la società con la quale si stabilisce che gli stessi possono usufruire di tutti i servizi offerti (portali web, software gestionale comunale, data base delocalizzati geograficamente su server presenti presso la sala ced della nostra struttura, ecc.).
      I comuni hanno sottoscritto un contratto di fornitura di servizi e versano per gli stessi una quota annuale per l’assistenza e gli aggiornamenti dei software.
      Le chiedo, a questo punto, in caso di liquidazione della società o in qualsiasi altra situazione, è possibile che i soci possano assorbire il personale dipendente della società?
      E’ possibile usufruire della mobilità verso la Pubblica Amministrazione? Come siamo considerati giuridicamente (dipendenti pubblici o no)? In caso di liquidazione possiamo ricorrere al Giudice del Lavoro per essere assorbiti in uno degli enti soci?
      La ringrazio anticipatamente e in attesa di una Sua risposta in merito, Le porgo i miei migliori saluti.

    • 1) ecludo che i dipendenti della società a partecipazione pubblica possano usufruire dell’istituto della mobilità, atteso che tale strumento è riservato ai soli enti espressamente elencati dal D.lgs n. 165/2001.

      2) Essendo dipendenti di una società formalmente di diritto privato il vostro inquadramento trova la sua fonte normativa nel CCNL di categoria e non in quello del pubblico impiego.

      3) L’ipotesi dell’assorbimento del personale dipendente della società in liquidazione è percorribile solo nell’ipotesi di società affidatarie di servizi strumentali con lo strumento dell’in housing. E comunque è un percorso irto di ostacoli di varia natura.

      4) La modalità di reclutamento a step progressivi può essere assimilata a quella ordinaria del concorso pubblico solo se nel bando originario era prevista detta ipotesi. Qualcuno potrebbe infatti eccepire che la stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato non equivale a concorso pubblico. Ovviamente faccio la parte dell’Avvocato del diavolo…

      5) Riccorrere alla giustizia ordinaria per farsi riconoscere un diritto rappresenta l’estrema ratio. Si può provare..

    • Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di trasferire i propri dipendenti al soggetto, pubblico o privato, che è chiamato a gestire un servizio. Non siamo dinanzi ad una scelta facoltativa, ma ad un vero e proprio vincolo. Il suo esercizio non è soggetto alla accettazione da parte del dipendente. Le norme e le disposizioni contrattuali offrono alcune forme di garanzia per tale personale, in particolare in termini di permanenza delle condizioni economiche e giuridiche e di durata del rapporto. In via interpretativa è stato chiarito che questi dipendenti possono essere riassunti dalla PA in caso di reinternalizzazione della gestione del servizio.
      INDICAZIONI OPERATIVE
      Riassumiamo subito le principali indicazioni operative:
      in caso di esternalizzazione dei servizi la Pubblica Amministrazione deve di regola trasferire il personale impegnato nella stessa alle dipendenze del soggetto che assume la gestione del servizio. E’ ininfluente che questo soggetto sia una Pubblica Amministrazione o una società partecipata da una PA o che sia un privato;
      il mancato trasferimento di detto personale può determinare oneri aggiuntivi ingiustificati per l’ente locale e determina un effetto di sostanziale elusione delle norme dettate nelle leggi finanziarie degli ultimi anni e che impongono rigidi limiti alla possibilità di effettuare assunzioni di personale. Infatti, questi dipendenti verrebbero utilizzati per altre attività, con ciò producendosi un risultato concreto di sostanziale elusione dei vincoli dettati dal legislatore alle assunzioni di personale;
      di regola i posti occupati dai dipendenti trasferiti alle dipendenze del nuovo gestore del servizio vanno cancellati dalla dotazione organica in quanto corrispondono ad attività che non sono più comprese tra quelle svolte dall’ente;
      non è richiesto il consenso del dipendente che si intende trasferire, né è necessario il consenso delle organizzazioni sindacali. Sul terreno delle relazioni sindacali occorre rispettare il vincolo della informazione preventiva e, a richiesta delle organizzazioni sindacali, della concertazione per la definizione dei criteri attraverso i quali le Pubbliche Amministrazioni scelgono i soggetti da trasferire alle dipendenze del nuovo gestore del servizio. Le amministrazioni possono erogare un compenso incentivante ai sensi dell’articolo 17 del CCNL 1.4.1999;
      non vi sono le condizioni giuridiche che consentono di assegnare provvisoriamente il dipendente pubblico al soggetto privato che è individuato come gestore del servizio, in particolare tramite l’aspettativa e/o il comando;
      occorre ricordare che il comando ed il distacco del personale pubblico possono essere disposte solo nei confronti di amministrazioni pubbliche e non nei confronti di soggetti privati;
      la scelta del trasferimento dei dipendenti appartiene alla autonomia delle singole amministrazioni, così come la individuazione degli stessi. Si raccomanda la preventiva informazione ai soggetti sindacali e, a richiesta, la concertazione circa i criteri da utilizzare per la scelta del personale da trasferire;
      il gestore del servizio può essere obbligato nel capitolato di gara ad assumere alle proprie dipendenze e ad utilizzare nel servizio i dipendenti provenienti dall’ente locale;
      ai dipendenti delle amministrazioni locali che sono trasferiti alle dipendenze del privato o di società partecipata dall’ente si continuano ad applicare le regole dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed enti locali, sia per il trattamento economico che per la condizione giuridica.
      LE NORME APPLICABILI
      Occorre innanzitutto rifarsi all’articolo 31 del DLgs n. 165/2001, che dispone l’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile, il quale stabilisce che “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.
      Occorre inoltre ricordare anche l’articolo 44 della legge n. 449/1997, legge finanziaria 1998, che prevede espressamente che “le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a cinque anni il personale adibito alle funzioni trasferite”.
      Si deve inoltre ricordare che, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 3, commi 30 e 31 della legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008, il trasferimento di personale da parte delle PA a società alla stessa collegate determina la necessità obbligatoria di provvedere alla “rideterminazione della propria dotazione organica”, con la cancellazione di tali posti.
      I CCNL 22.1.2004 e del 9.5.2006 dispongono che, a questo personale, si continui ad applicare il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
      L’articolo 17, comma 7, del CCNL 1.4.1999 consente la erogazione “di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi, in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione”.
      L’articolo 8, comma 1, lettera c), dello stesso CCNL 1.4.1999 include tra le materie oggetto di concertazione i “criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale”.
      LA RIASSUNZIONE DEI DIPENDENTI
      La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia, parere n. 68/2008, ha consentito sul rientro al Comune di personale trasferito a seguito di esternalizzazione della gestione di un servizio. In primo luogo, ha ricordato che per questo personale la eventuale riassunzione non cozza con il “principio costituzionale contenuto nell’art. 97 della Costituzione, che prevede il superamento di una procedura concorsuale per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni”, in quanto lo stesso è stato inizialmente assunto dall’ente sulla base di un concorso pubblico o di una analoga procedura selettiva prevista da una norma di legge. “Per quanto attiene al rapporto privatistico con le dipendenti, non vi è dubbio che il Comune possa e debba reintegrarle ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, avendo altresì assunto precisi impegni nei loro confronti, con la sottoscrizione di un patto con le loro rappresentanze sindacali”. “Pertanto, ove l’ente abbia correttamente lasciato vacanti i posti del personale trasferito (rectius: abbia ridotto il proprio organico e lo riespanda in conseguenza della gestione diretta del servizio), il ritorno del personale stesso nel proprio organico è conseguenza dell’art. 2112 c.c.”.

    • Società: anche per le partecipazioni indirette le eventuali controversie in materia di assunzione di personale sono di competenza del giudice amministrativo
      Pubblicato il 27 luglio 2011
      TAR Basilicata, sez. I, sentenza n. 218/11

      Spetta al giudice amministrativo decidere le controversie in materia di assunzione di personale disposte dalle società partecipate dagli Enti Locali, sia che la società sia in house, che sia una partecipazione indiretta.
      Anche quando la procedura di reclutamento non sia stata indetta direttamente dalla in house comunale, la questione attiene ugualmente alla disciplina ex art. 18 del Dl. n. 112/08.
      Tale norma ha imposto infatti alle società partecipate dagli Enti Locali di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Dlgs. n. n.165/01.
      Nel caso in cui una società interamente pubblica costituisca un altro organismo societario, assoggettato al pieno controllo, quest’ultimo è da ritenersi una mera articolazione operativa della società con la conseguenza che lo stesso è assoggettato agli stessi vincoli della società-madre, come se fosse direttamente questa a operare.
      Questo l’importante principio sancito dal Tar Basilicata nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un concorrente a una procedura selettiva indetta da una società interamente partecipata da un organismo societario interamente partecipato da Enti Locali.
      Nel caso di specie, il ricorrente aveva partecipato alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un laureato, indetta dal Consiglio di amministrazione di una società.
      All’esito della procedura concorsuale, l’interessato si era classificato al terzo posto in graduatoria approvata con Deliberazione del CdA.
      L’interessato ha impugnato tale atto di fronte al Tar, sostenendo che erano state violate alcune disposizioni contenute nel bando di gara e che vi era stato un difetto nell’istruttoria realizzata.
      La commissione infatti secondo il ricorrente avrebbe verificato i plichi dei candidati e delle domande di ammissione in essi contenute prima ancora di specificare i criteri di valutazione dei titoli e dell’esperienza lavorativa.
      La società si è costituita in giudizio sostenendo preliminarmente che il giudice competente è quello ordinario e non il Tar, in quanto la stessa ha natura giuridica di diritto privato (controllata al 100% da un’altra società) e non gestisce alcun tipo di servizio pubblico locale, ma opera sul mercato come un qualsiasi altro imprenditore.
      Il Tar ha preliminarmente chiarito che l’art. 18 del Dl. n. 112/08 ha imposto alle società interamente pubbliche o miste di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Dlgs. n. 165/01.
      Tale norma impone infatti sia alle società in house di gestione di servizi pubblici locali, che a tutte le altre società partecipate dalle P.A. (in house strumentali o miste) di rispettare le procedure selettive pubbliche o comunque i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità per le nuove assunzioni o per il conferimento di incarichi a soggetti esterni.
      Per quanto riguarda l’art. 18 e in particolare le problematiche connesse alla sua portata applicativa, è opportuno ricordare che la Corte dei Conti, sez. contr. della Lombardia, con la Deliberazione n. 350/11 ha fornito interessanti chiarimenti in merito.
      La disposizione contenuta nel citato Dl. n. 112/08 estende alle società pubbliche l’obbligo [sancito dal Legislatore a carico delle P.A. di cui all’art. 1 comma 2 del Tu. sul pubblico impiego (che non menziona le società pubbliche)] di conformarsi, nelle procedure di reclutamento, ai sopracitati principi di carattere pubblicistico.
      L’attività amministrativa infatti deve sempre rispettare i principi di imparzialità, economicità e celerità del procedimento, pubblicità e trasparenza, nonché quello di separazione fra “politica” ed “amministrazione” nella composizione della commissione esaminatrice.
      Tale disposizione ha infatti recepito l’orientamento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 29/06, verificando la legittimità di una norma regionale che prevedeva che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico locale, fossero obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli Enti Locali per l’assunzione di personale dipendente, aveva stabilito che tale disposizione era volta a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, in quanto interamente pubblica, ancorché formalmente privata, “può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici”.
      Ne consegue che anche le società pubbliche devono adeguare la propria attività al tipico paradigma pubblicistico, scaturente dal rapporto fra la norma, l’esercizio di poteri autoritativi e la posizione giuridica soggettiva del privato coinvolto, che deve essere qualificata come interesse legittimo e, pertanto, sulle controversie sorte in merito è competente esclusivamente il giudice amministrativo.
      Il Tar ha chiarito che nel caso di specie la società partecipata indirettamente dalla P.A., che ha indetto la procedura selettiva, può considerarsi una mera articolazione operativa della società interamente pubblica.
      Nel merito, il Tar ha ritenuto che uno dei criteri adottati dalla commissione per la valutazione dei titoli fosse manifestamente illogico, dichiarando l’illegittimità della graduatoria finale di merito e della delibera di approvazione della stessa.

    • Salve ho letto con attenzione tutti gli articoli e anche io volevo usufruire delle sue competenze là dove sia possibile ringraziadola anticipatamente.

      Io sono stato assunto a tempo indeterminato da 5 anni in una Società partecipata al 51% comunale il 49% privato. Facevo parte dell’ufficio TIA riscossione e bollettazione tariffa rifiuti. Dopo una disputa tra Società e Comune, quest’ultimo con una delibera a tolto il servizio alla Società riprendendolo in gestione direttamente. Quest’ultima la prima cosa che ha fatto dal 01/09/2011 ha messo in cassa integrazione in deroga fino a natale i 5 dipendenti dell’ufficio con eventuale mobilità. Io volevo sapere se il Comune può riprendersi un servizio/appalto quello che sia senza riprendersi anche il personale? Se esiste margine di passaggio in Comune? (avevo letto che in un Comune in Sicilia il personale era stato assorbito.) Se il Comune riaffida il servizio a una nuova società esterna noi possiamo fare rivalsa per l’assorbimento?

      Quello che io stò vivendo è un INGIUSTIZIA:
      - civile (perchè per colpa di altri rischio di perdere il lavoro)
      - professionale (abbiamo sempre lavorato nel migliore dei modi con ottimi risultati tutti documentati e ora come premio vado a casa)
      - politica (come tutti gli italiani ho votato le istituzioni dovrebbero essere a supporto dei cittadini invece sembre che non ho scampo)
      - legale (è mai possibile che la legge non tuteli in nessun modo i lavoratori in questi passaggi)

      Il lavoro per il quale sono stato assunto non termina il servizio persiste, non è in perdita, inoltre è un servizio pubblico a tutti gli effetti, perchè adesso il mio lavoro lo devono fare uffici comunali che fino ad ora facevano altro mentre io vado a casa. Inoltre il Comune come giustifica lo spostamento di personale da un ufficio all’altro senza prendere noi.

      Io la ringrazio ho cercato di ricostruire l’accaduto esprimendo tutte le mie perplessità e dubbi che nascono penso a chiunque e cerco il Lei un supporto tecnico che ha un valore enorme.

      Grazie

      Grazie


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