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	<title>Liberamente &#187; Inchieste &amp; Approfondimenti</title>
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		<title>Il Presidente della Provincia Monaco salva 500 posti di lavoro</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste & Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[di Libero Questo il testo integrale dell&#8217;Ordinanza: OGGETTO: Prosecuzione nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO EN1 ad opera  dalla società “Sicilia-Ambiente” in deroga alla iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. IL PRESIDENTE VISTA: • la nota prot. n. 3862 del 28/07/2010 con la quale la società d’ambito “Enna-Euno”, incaricata ope-legis di garantire la gestione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Libero</strong><br />
Questo il testo integrale dell&#8217;Ordinanza:</p>
<p>OGGETTO: Prosecuzione nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ATO EN1 ad opera  dalla società “Sicilia-Ambiente” in deroga alla iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.<span id="more-3902"></span><br />
IL PRESIDENTE</p>
<p>VISTA:</p>
<p>• la nota prot. n. 3862 del 28/07/2010 con la quale la società d’ambito “Enna-Euno”, incaricata ope-legis di garantire la gestione integrata dei rifiuti nel territorio della provincia di Enna, nel comunicare l’imminente interruzione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti nel territorio della provincia di Enna ad opera della rispettiva partecipata società “Sicilia-Ambiente”, se non si provvede a derogare, attraverso lo strumento emergenziale di cui all’art. 191 del D.Lgs n. 152/2006, alla reiscrizione della medesima società affidataria dell’iscrizione all’Albo Nazionale Smaltitori, non prospetta alcuna soluzione alternativa per evitare l’interruzione del servizio in questione;</p>
<p>• la nota prot. n. 235/10 del 20.07.2010 con la quale la società “Sicilia-Ambiente”, nel comunicare a questa Presidenza le difficoltà tecniche ed amministrative che riposano nella esigenza di un provvedimento emergenziale che deroghi alle ordinarie procedure, ha trasmesso tutta la documentazione necessaria all’elaborazione dell’eventuale Parere Tecnico di cui al comma 3 del citato art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006.</p>
<p>ATTESO CHE:<br />
• l’attribuzione della titolarità delle risorse per la gestione dei rifiuti è avvenuta in applicazione di quanto stabilito dal Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti nella Regione Sicilia che, in merito, ha previsto come obbligatoria la gestione dei rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) a mente dell’art. 233 del Dlgs n. 22/97, secondo le modalità ivi pure stabilite (Ordinanza n. 488 dell’11/06/2002 e n. 1069 del 28/11/2002);</p>
<p>• secondo un pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, “nella rinnovata prospettiva comunitaria in materia di gestione dei servizi pubblici facenti capo agli enti locali, la nuova normativa predilige &#8211; in luogo delle gestione diretta del servizio &#8211; una gestione ottimale per ambiti territoriali omogenei per il tramite di società d’ambito: la cui istituzione, coinvolgendo direttamente gli Enti Locali interessati, non può ritenersi lesiva della rispettiva sfera di autonomia. In conformità ai principi comunitari di adeguatezza ed efficienza dell’organizzazione del servizio di che trattasi (unitamente alla nuova rilevanza del principio della concorrenza nel settore della erogazione dei servizi pubblici) la nuova normativa si propone il superamento del modello della gestione frammentaria per singoli ambiti comunali, prevedendo forme anche obbligatorie di cooperazione tra gli enti locali” (Tar Palermo, sez. I°, sent. 10/05/2006, n. 1061);</p>
<p>• la responsabilità della gestione è stata affidata alla società d’ambito, che è organismo avente propria personalità giuridica, costituito per effetto obbligatorio di norme di legge e provvedimenti commissariali adottati in regime di emergenza di protezione civile, tra Enti pubblici locali territoriali ed è deputato alla cura di predominanti interessi pubblici. Le richiamate disposizioni hanno realizzato un vero e proprio trasferimento di funzioni con relativo mutamento nella titolarità del potere, che dal Comune “trasla”, in via amministrativa, in capo all’Ente pubblico appositamente costituito; a riprova di ciò si consideri che il Comune non ha la possibilità giuridica di “riacquisire” il servizio, sottraendosi alla società d’ambito e gestendo in proprio. Con riguardo, infatti all’art. 120 della Costituzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “il principio di leale collaborazione tra gli enti è stato enucleato dalla Corte costituzionale con riferimento allo svolgimento dei diversi rapporti di rango costituzionale tra Stato e regioni, pur tuttavia la relativa applicazione non può condurre a situazioni di stallo decisionale che possano compromettere gli interessi pubblici oggetto delle decisioni da assumere, ed il rispetto di detto principio non può legittimare comportamenti che tendono a paralizzare la costituzione degli A.t.o. (….) (TAR Catania, sez. I°, sent. n. 1974/2003);</p>
<p>• “Sicilia-Ambiente” è una società partecipata dalla società d’ambito “EnnaEuno”, dalla Provincia Reg.le di Enna e dai Comuni appartenenti all’ATO EN1 (con la sola esclusione del Comune di Catenanuova) che dal Gennaio 2007 svolge per conto della medesima società d’ambito il servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ATO EN1 per tutto il territorio della provincia di Enna;</p>
<p>• a seguito della delibera dell’Assemblea dei Soci della “Sicilia-Ambiente” del 21.04.2010, la stessa è stata posta in liquidazione;</p>
<p>EVIDENZIATO CHE:</p>
<p>• l’art. 212 c. 5 del D.Lgs. n.152/06, dispone che è requisito essenziale l’iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione integrata dei rifiuti, nelle modalità previste, sino ad emanazione di appositi decreti attuativi, dal D.M. Ambiente n. 406 del 28.04.1998;</p>
<p>• il D.M. Ambiente n. 406/98 fissa una serie di requisiti: soggettivi, di capacità finanziaria, tecnica, organizzativa e gestionale, e abilita all’esercizio delle attività inerenti la gestione dei rifiuti;</p>
<p>• la società “Sicilia-Ambiente” è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti ai sensi del citato decreto 152/2006 e del D.M. n. 406/98 per le categorie 1, 4 e 5 e che il prossimo 29 luglio scade il termine quinquennale di tale iscrizione;</p>
<p>• ai sensi del D.M. 406/98, regolamentante l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, non è possibile rinnovare le autorizzazioni in capo alla Sicilia Ambiente S.p.A. per carenza dei presupposti stante lo stato di liquidazione in cui versa la medesima e comunque per carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 10, comma 2 lett. d) e g) del citato D.M. 28/04/1998 n. 406;</p>
<p>• in mancanza di tale iscrizione “Sicilia-Ambiente” non potrebbe proseguire l’attività di gestione integrata dei rifiuti oltre il 29 luglio c.a. con gravissime conseguenze sotto il profilo della tutela dell’igiene e della salute pubblica stante e che ad oggi la società d’ambito “Enna-Euno” non ha prospettato soluzioni alternative per la prosecuzione del servizio rispetto alla gestione in house attraverso la partecipata “Sicilia-Ambiente”.</p>
<p>CONSIDERATO CHE:</p>
<p>• l’Assemblea della società d’ambito “Enna-Euno” e, nella stessa data del 19.07.2010, l’Assemblea Straordinaria della società “Sicilia-Ambiente” hanno deliberato, previa acquisizione di apposita Ordinanza del Presidente della Provincia, la prosecuzione da parte della “Sicilia-Ambiente”, del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’ATO EN1, sino al 26.04.2011, data quest’ultima entro la quale dovrebbe essere esaurito l’iter per la definizione dell’avvio del nuovo sistema di gestione dei rifiuti ai sensi della L.r. 09/2010; </p>
<p>• è stato pubblicato sul sito web della società d’ambito “Enna-Euno”, previa delibera del Collegio di Liquidazione del 03/06/2010, l’invito a manifestare interesse per l’esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in tutti i 20 Comuni dell’ambito territoriale ottimale ATO EN1 con inizio dal giorno utile successivo alla individuazione dell’aggiudicatario e sino al 26/04/2011;</p>
<p>EVIDENZIATO CHE:</p>
<p>• la L.r. n. 9 dell’8 aprile 2010, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 18 del 12.04.2010 ed entrata in vigore il 27.04.2010, prevede una riorganizzazione della gestione dei rifiuti tra cui la messa in liquidazione di tutte le società d’ambito costituite in applicazione di quanto stabilito dal Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti nella Regione Sicilia e la costituzione di un nuovo soggetto di coordinamento e pianificazione avente forma giuridica di Società Consortile per Azioni che, in luogo dell’attuale Ambito Territoriale Ottimale, fra gli altri compiti, avrà anche quello della scelta del soggetto gestore di ambito secondo il regime transitorio disciplinato dall’art. 19, comma 3, della medesima normativa;</p>
<p>• la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e Rifiuti prot. n. 18077 del 20.05.2010, relativamente al citato regime transitorio, dispone di “evitare l’interruzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more del definitivo avvio del medesimo servizio, con le modalità previste dalla L.R. 09/2010 ; conseguentemente ciascuno dei soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, è tenuto ad adoperarsi, secondo le previsioni della norma recentemente approvata e secondo le proprie competenze, per garantire la dovuta continuità nell’espletamento del servizio.” E che “…i soggetti già preposti all’amministrazione devono svolgere le loro funzioni al fine di garantire il servizio, ivi compresa la gestione degli impianti, e non determinare condizioni di rischio igienico sanitario”;</p>
<p>• l’Assessore Reg.le dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota prot. 422 del 25/03/2010 trasmessa al Prefetto di Enna, in ordine alla specifica situazione di crisi nella gestione integrata dei rifiuti in provincia di Enna, ha ritenuto possibile “l’attivazione ove vengano accertate situazioni di rischio per l’igiene e la sanità pubblica o per l’ordine pubblico, di Ordinanze assunte ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006” individuando nel Presidente della Provincia l’Autorità idonea ove lo stato di crisi interessi il territorio di più comuni.</p>
<p>RICHIAMATO quanto comunicato dalla società d’ambito “Enna-Euno” su specifico quesito di questa Presidenza del 27/07/2010 secondo cui “..qualora la Società Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione il 29.07.2010 non dovesse ricevere l’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. 152/06 in deroga all’iscrizione all’Albo Nazionali Smaltitori, sarebbe costretta a interrompere l’attività di raccolta e smaltimento nell’intera Provincia di Enna con serie ripercussioni per l’igiene, la sanità e l’ordine pubblico.”</p>
<p>CONSTATATA l’impossibilità dell’attuale Soggetto Gestore alla prosecuzione del servizio, in assenza dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e che tale condizione determinerebbe gravissimi problemi di igiene pubblica, di sicurezza e ordine pubblico, nonché gravissimo pregiudizio per l’ambiente e per la salute pubblica;</p>
<p>RILEVATO CHE  il servizio di gestione integrata dei rifiuti va annoverato tra i servizi di pubblica utilità che devono essere svolti senza soluzioni di continuità e che l’attività svolta dalla società “Sicilia-Ambiente”, in virtù dell’affidamento diretto, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa, determinando l’inserimento della società stessa nell’apparato organizzativo della P.A. e dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio.</p>
<p>RITENUTO necessario evitare gravissime conseguenze sotto il profilo della tutela dell’igiene e della salute pubblica, stante che ad oggi non si configurano situazioni alternative per la gestione del servizio di igiene ambientale provinciale affidato alla società “Sicilia-Ambiente”.</p>
<p>RILEVATO CHE:</p>
<p>• l’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 demanda anche al Presidente della Provincia la potestà di emanare Ordinanze contingibili ed urgenti, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell&#8217;ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell&#8217;ambiente;</p>
<p>• i presupposti per l’esercizio del potere di Ordinanza contingibile ed urgente previsto dall’art. 191 del citato D.Lgs n. 152/2006 sono quindi determinati da una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell’ambiente, e l’impossibilità di provvedere altrimenti (vale a dire, da un lato l’impossibilità di differire l’intervento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente); dall’altro, l’insufficienza degli ordinari strumenti offerti dalla normativa;</p>
<p>• le Ordinanze in questione indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.</p>
<p>VISTA la documentazione prodotta dalla società “Sicilia-Ambiente” con la nota del 28.07.2010 prot. n. 268 (prot. gen. n. 19206 del 28.07.2010), ritenuta necessaria e propedeutica per il rilascio del parere tecnico, e precisamente:</p>
<p>- Nomina responsabile tecnico e relativa accettazione datata 27.07.2010;<br />
- Copia modello Unico  2009 con dichiarazione Iva del 30.09.2009 e copia certificato iscrizione per trasporto conto terzi datato 29.03.2010;<br />
- Notizie sul legale rappresentante della Soc. Sicilia Ambiente S.p.A. del 27.10.2010;<br />
- Fogli notizie circa le categorie e classi previsti dal D.M. 406/98 per cui viene richiesta la emissione dell’ordinanza presidenziale di che trattasi;<br />
- Perizia giurata di idoneità dei mezzi funzionali al servizio di gestione integrata dei rifiuti da utilizzare nel periodo di validità dell’ordinanza in argomento datata 28.07.2010;<br />
- Copia dell’attuale provvedimento di iscrizione della Società Sicilia Ambiente all’albo gestori ambientali, valido fino al 29 luglio p.v.; (provvedimenti del 17.07.2007, del 06.06.2007, del 29.01.2010, 21.02.2008, 02.10.2007, 20.09.2007, 06.06.2007, 09.05.2007, 17.09.2007, 17.09.2007, 21.12.2005, 04.10.2005, 29.07.2005).</p>
<p>VISTA altresì la nota prot. 269 del 27.07.2010 (prot. gen. n. 19205 del 28072010) relativa alla dichiarazione tecnica di adeguata dotazione di personale.</p>
<p>ACQUISITO il parere Tecnico dell’VIII Settore-Servizio Tutela del Territorio, prot. 15 del 28.07.2010, reso ai sensi dell’art. 191 c. 3 del d.lgs. 152/06 con proposta di deroga alla iscrizione della società “Sicilia-Ambiente” all’albo Gestori Ambientali di Palermo per mancanza dei presupposti di cui all’art. 10 c. 2, lettere d) e g) del D.M. Ambiente 406/98.</p>
<p>ACCERTATO che a norma del D.Lgs 152/06 l’efficacia dell’Ordinanza ha valenza per un periodo non superiore a mesi 6 e non può essere reiterata per più di 2 volte.</p>
<p>VISTO il D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii..</p>
<p>VISTO l’art.191 del d.lgs.152/06 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi).</p>
<p>VISTO l’art. 3, comma 2°, della L.r. n. 9/2010.</p>
<p>VISTI gli artt. 197 del d.lgs.152/06 e 3 della L.r. n. 9/2010 che attribuiscono alle Province le competenze in materia di gestione dei rifiuti.</p>
<p>VISTO lo Statuto della Provincia Regionale di Enna.</p>
<p>FATTE SALVE, per quanto non specificato, le disposizioni del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti in Sicilia.</p>
<p>A U T O R I Z Z A</p>
<p>per i motivi di cui in premessa, in via contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n.152/06, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data del 30.07.2010 e precisamente fino a tutto il 29 gennaio 2011, la società “Sicilia- Ambiente” (società in regime di liquidazione) alla prosecuzione delle attività di gestione integrata dei rifiuti dell’ATO EN1 in deroga alla iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le Categorie e classi di cui al provvedimento di iscrizione già in possesso, con specifico riferimento al rispetto delle prescrizioni e modalità di gestione di cui alla vigente normativa.</p>
<p> Nel caso si dovesse procedere, anzitempo, ad opera della istituenda S.R.R. all’affidamento del servizio mediante gara di evidenza pubblica, la presente Ordinanza perderà, ipso fatto, efiicacia giuridica dal momento della effettiva consegna del servizio al nuovo soggetto gestore.</p>
<p>AVVERTE</p>
<p>che per le attività in violazione delle modalità stabilite nella presente Ordinanza, i responsabili saranno sanzionati qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato.</p>
<p>Dispone altresì :<br />
• la trasmissione della presente Ordinanza alla Società d’Ambito Enna Euno S.p.A., al Soggetto Gestore Sicilia Ambiente S.p.A., ai Comuni della Provincia di Enna, al Dipartimento Regionale Rifiuti e Acqua di Palermo e all’ASP di Enna.</p>
<p>• la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione Sicilia, al Prefetto di Enna.<br />
                                                                                               IL PRESIDENTE<br />
                                                                                        Dott. Giuseppe Monaco</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Se sei tatuato non puoi fare il Carabiniere</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste & Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[di Libero E’ legittimo il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 19 del d.m. 5.12.2005 &#8211; che assume valenza di disposizione speciale in quanto riferita ad un Corpo militare &#8211; un candidato è stato escluso da una procedura concorsuale per arruolamento nell’Arma dei Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, per la presenza nel corpo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Libero</strong><br />
E’ legittimo il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 19 del d.m. 5.12.2005 &#8211; che assume valenza di disposizione speciale in quanto riferita ad un Corpo militare &#8211; un candidato è stato escluso da una procedura concorsuale per arruolamento nell’Arma dei Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, per la presenza nel corpo del candidato stesso di un tatuaggio, ove, a seguito di apposito accertamento da parte del Collegio medico a ciò preposto, sia risultato che il medesimo tatuaggio sia visibile, anche se soltanto con la divisa estiva, e sia comunque idoneo a determinare una rilevante alterazione fisiognomica, ricavata dalle dimensioni e/o dalla sede (nella specie si trattava di un tatuaggio determinante alterazione acquisita della cute, collocato sulla superficie dorsale III inferiore avambraccio sinistro)(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; sentenza 27 luglio 2010 n. 4929).</p>
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		<title>Altro piccolo passo in avanti dell&#8217;Italia sui diritti umani</title>
		<link>http://liberamente-enna.it/altro-piccolo-passo-in-avanti-dellitalia-sui-diritti-umani.php</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste & Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[di Massimo Greco Anche se è vero che, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1 comma 8 lett. c) del d.l. n. 195 del 2002 conv. in l. n. 222 del 2002, una sentenza di patteggiamento per furto è ostativa alla regolarizzazione dello straniero, deve ritenersi tuttavia che tale sentenza non costituisce un ostacolo assoluto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Massimo Greco</strong><br />
Anche se è vero che, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1 comma 8 lett. c) del d.l. n. 195 del 2002 conv. in l. n. 222 del 2002, una sentenza di patteggiamento per furto è ostativa alla regolarizzazione dello straniero, deve ritenersi tuttavia che tale sentenza non costituisce un ostacolo assoluto quando dall’espulsione del cittadino extracomunitario possa derivare un danno ad un minorenne, in violazione del diritto alla vita privata e familiare garantito dalla CEDU. E’ pertanto illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di diniego di regolarizzazione di uno straniero adottato facendo mero riferimento alla sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. per furto, senza valutare l’incidenza del diniego di regolarizzazione (e della conseguente necessaria espulsione) sulla vita familiare dello straniero e del figlio minore con esso convivente (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; sentenza 21 luglio 2010 n. 4774). Qui una nostra riflessione sull&#8217;argomento: <a href="http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28783.html">http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28783.html</a></p>
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		<title>Paolo Garofalo: &#8220;Per regolamento, a differenza della TIA, la TARSU è determinata dalla Giunta e non dal Consiglio&#8221;</title>
		<link>http://liberamente-enna.it/paolo-garofalo-per-regolamento-a-differenza-della-tia-la-tarsu-e-determinata-dalla-giunta-e-non-dal-consiglio.php</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste & Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[di Massimo Greco Questa affermazione fatta da un Amministratore appena insediatosi appare politicamente corretta. Analoga affermazione non potrebbe però essere fatta da un giurista. Come già scritto su questo Blog, l’art. 42 d.lgs. n. 267/2000, che ha introdotto, in materia tributaria, la distinzione tra l’istituzione e l’ordinamento dei tributi da un lato e la determinazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Massimo Greco</strong><br />
Questa affermazione fatta da un Amministratore appena insediatosi appare politicamente corretta. Analoga affermazione non potrebbe però essere fatta da un giurista. Come già scritto su questo Blog, l’art. 42 d.lgs. n. 267/2000, che ha introdotto, in materia tributaria, la distinzione tra l’istituzione e l’ordinamento dei tributi da un lato e la determinazione delle relative aliquote dall’altro, escludendo il secondo profilo dalla competenza consiliare, non ha immediata applicazione nell’ambito della Regione Siciliana, in quanto mai recepito dal legislatore regionale, che in subiecta materia gode di potestà legislativa esclusiva.<span id="more-3866"></span> Si deve invece ritenere applicabile esclusivamente l’art. 32, lett. g), L. n. 142/1990, come recepito in modo statico dall’art. 1, lett. e), L.R. n. 48/1991, il quale, in combinato disposto con le norme statutarie della Regione, attribuisce al Consiglio comunale – e non alla Giunta – la competenza ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all’adeguamento delle aliquote del tributo. Nè è ipotizzabile quanto sostenuto dal Sindaco secondo cui il Regolamento consiliare che disciplina la TARSU prevede che la stessa sia determinata dalla Giunta, in quanto le fonti normative locali (statuti e regolamenti) non possono incidere l&#8217;ordine delle competenze previsto dalle citate normative regionali, a pena di porsi in contrasto insanabile con esse e, pertanto, di dimostrarsi illegittime al vaglio disincantato dei giudici. La giurisprudenza sull&#8217;argomento è granitica (Cons. di Stato sez. V°, 15/11/2001, sent. n. 5833; sez. V°, 21/11/2003 sent. n. 7632; sez. V°, 03/03/2005, sent. n. 832). Così come non può avere alcuna rilevanza giuridica il fatto che il Regolamento comunale che attribusce la citata competenza alla giunta sia stato vistato dall&#8217;organo di controllo (ex Co.Re.Co.) poichè com&#8217;è noto in giurisprudenza &#8221; <em>l&#8217;approvazione da parte di un organo di controllo non conferisce legittimità all&#8217;atto stesso, piuttosto, ha refluenze sul piano dell&#8217;efficacia dell&#8217;atto stesso</em>&#8221; (CGA, parere n. 613/2007).</p>
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		<title>Le società d&#8217;ambito per la gestione dei rifiuti sono pubbliche ma anche economiche</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
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		<description><![CDATA[di Massimo Greco Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 28699, sez. II° pen.) secondo cui ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l&#8217;esercizio di un&#8217;attività economica al fine di dividerne gli utili a prescindere da quella che sarà poi la destinazione degli utili medesimi se realizzati. Corollario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Massimo Greco</strong></p>
<p>Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 28699, sez. II° pen.) secondo cui ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l&#8217;esercizio di un&#8217;attività economica al fine di dividerne gli utili a prescindere da quella che sarà poi la destinazione degli utili medesimi se realizzati. Corollario di questo princpio è l&#8217;applicabilità alle società d&#8217;ambito per la gestione dei rifiuti in Sicilia delle sanzioni penali previste dal D.lgs n. 231/2001. Tali tipologie di società pubbliche, evidentemente, non possono farsi rientrare nel novero di quegli enti pubblici che, non svolgendo attività economiche, sono esonerati dalle potenziali sanzioni penali di cui al medesimo decreto legislativo.</p>
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		<title>Ridotti i gettoni di presenza dei consiglieri negli enti locali</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
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		<description><![CDATA[di Massimo Greco Con la manovra finanziaria in corso di approvazione in Parlamento, il tetto mensile dei gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali sarà ridotto a un quinto (prima era un quarto) dell&#8217;indennità massima prevista per il sindaco o presidente della provincia. L&#8217;importo sarà determinato entro quattro mesi dal Ministero dell&#8217;Interno. La riduzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Massimo Greco</strong></p>
<p>Con la manovra finanziaria in corso di approvazione in Parlamento, il tetto mensile dei gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali sarà ridotto a un quinto (prima era un quarto) dell&#8217;indennità massima prevista per il sindaco o presidente della provincia. L&#8217;importo sarà determinato entro quattro mesi dal Ministero dell&#8217;Interno. La riduzione sarà obbligatoria anche per gli enti locali siciliani senza alcuna necessità di recepimento ad opera del legislatore regionale. Ciò, in considerazione che le norme a carattere finanziario trovano immediata applicazione mentre quelle di natura ordinamentale devono essere recepite stante la nota potestà esclusiva dello statuto siciliano in materia di enti locali.</p>
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		<title>L&#8217;ex Sindaco di Pietraperzia Palascino dovrà risarcire al Comune 114.388, 25</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
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		<description><![CDATA[di Libero In ipotesi di danno erariale indiretto, patito da un comune, derivante dall&#8217;esecuzione del giudicato formatosi all&#8217;esito di un giudizio celebrato innanzi al Giudice Civile, in funzione del giudice del lavoro, cui aveva dato causa la revoca di un incarico dirigenziale adottata dal Sindaco con una condotta riconosciuta integrante gli estremi del reato di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Libero</strong></p>
<p>In ipotesi di danno erariale indiretto, patito da un comune, derivante dall&#8217;esecuzione del giudicato formatosi all&#8217;esito di un giudizio celebrato innanzi al Giudice Civile, in funzione del giudice del lavoro, cui aveva dato causa la revoca di un incarico dirigenziale adottata dal Sindaco con una condotta riconosciuta integrante gli estremi del reato di abuso di ufficio, il predetto amministratore va condannato a rifondere il predetto danno a titolo di responsabilità amministrativa.</p>
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		<title>Il Comune di Enna rischia di far saltare la TARSU anche per il 2010</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
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		<description><![CDATA[di Massimo Greco La responsabilità del Comune di Enna non è solo politica ma da quest&#8217;anno diventa anche patrimoniale. Infatti la mancata riscossione di un tributo per fatti addebitabili ad una non corretta gestione delle procedure comporta l&#8217;ipotesi di danno erariale. Poichè la delibera della Giunta Agnello che ha approvato la TARSU sarà certamente annullata dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Massimo Greco</strong></p>
<p>La responsabilità del Comune di Enna non è solo politica ma da quest&#8217;anno diventa anche patrimoniale. Infatti la mancata riscossione di un tributo per fatti addebitabili ad una non corretta gestione delle procedure comporta l&#8217;ipotesi di danno erariale. Poichè la delibera della Giunta Agnello che ha approvato la TARSU sarà certamente annullata dal TAR e comunque disapplicata dalla Commissione Tributaria, il nuovo importo non potrà più essere stabilito per l&#8217;anno corrente stante il principio secondo cui la materia tributaria va trattata entro e non oltre il termine ultimo per l&#8217;approvazione del bilancio di previsione, termine scaduto il 30 giugno scorso. Se è vero che non tutti gli atti illegittimi comportano danno erariale è anche vero che la illiceità colposa della condotta posta in essere dagli amministratori del Comune è fin troppo evidente. <span id="more-3826"></span>Infatti, l’art. 42 d.lgs. n. 267/2000, che ha introdotto, in materia tributaria, la distinzione tra l’istituzione e l’ordinamento dei tributi da un lato e la determinazione delle relative aliquote dall’altro, escludendo il secondo profilo dalla <strong>competenza</strong> consiliare, non ha immediata applicazione nell’ambito della Regione Siciliana, in quanto mai recepito dal legislatore regionale, che in subiecta materia gode di potestà legislativa esclusiva. Si deve invece ritenere applicabile esclusivamente l’art. 32, lett. g), L. n. 142/1990, come recepito in modo statico dall’art. 1, lett. e), L.R. n. 48/1991, il quale, in combinato disposto con le norme statutarie della Regione, attribuisce al <strong>Consiglio</strong> <strong>comunale</strong> &#8211; e non alla Giunta &#8211; la <strong>competenza</strong> ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all&#8217;adeguamento delle aliquote del tributo.</p>
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		<title>Il mancato giuramento di un consigliere comunale e gli effetti sul quorum strutturale dell’organo consiliare</title>
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		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
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		<description><![CDATA[di Massimo Greco Qui l&#8217;articolo: http://www.altalex.com/index.php?idnot=50386]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Massimo Greco</strong></p>
<p>Qui l&#8217;articolo: <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=50386">http://www.altalex.com/index.php?idnot=50386</a></p>
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		<title>La Class action è uno strumento da non sottovalutare per orientare il Comune sulla gestione della TARSU</title>
		<link>http://liberamente-enna.it/la-class-action-e-uno-strumento-da-non-sottovalutare-per-orientare-il-comune-sulla-gestine-della-tarsu.php</link>
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		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
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		<description><![CDATA[di Massimo Greco Una pronuncia favorevole del Giudice oltre ad accertare l’avvenuta violazione degli interessi dei ricorrenti, condanna l’amministrazione (o il concessionario) all’adozione, entro un congruo termine, dei provvedimenti necessari a porre rimedio all’accertata disfunzione. Tale azione mira dunque a ‘correggere’ l’attività amministrativa orientandola al rispetto di standard quali-quantitavi, con effetti che si estendono al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Massimo Greco</strong><br />
Una pronuncia favorevole del Giudice oltre ad accertare l’avvenuta violazione degli interessi dei ricorrenti, condanna l’amministrazione (o il concessionario) all’adozione, entro un congruo termine, dei provvedimenti necessari a porre rimedio all’accertata disfunzione. Tale azione mira dunque a ‘correggere’ l’attività amministrativa orientandola al rispetto di standard quali-quantitavi, con effetti che si estendono al di là delle parti ricorrenti, finendo per interessare l’intera collettività. Attraverso simili pronunce si può invero effettivamente garantire il rispetto dei criteri costituzionali di imparzialità, buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, quali presupposti per la tutela di quel “diritto del cittadino a una buona amministrazione” sancito dall’articolo 41 della Carta di Nizza. Ne avevamo già parlato in un precedente articolo: <a href="http://liberamente-enna.it/da-oggi-tremano-gli-aa-tt-oo-%c2%abdal-1-gennaio-anche-in-italia-operativo-uno-strumento-di-civilta-per-i-consumatori%c2%bb.php">http://liberamente-enna.it/da-oggi-tremano-gli-aa-tt-oo-%c2%abdal-1-gennaio-anche-in-italia-operativo-uno-strumento-di-civilta-per-i-consumatori%c2%bb.php</a></p>
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