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“E’ il Comune che approva la TIA”
Pubblicato il Novembre 9th, 2007 35 commentiTar Palermo, sez. III°, sent. n. 2295/2007
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Ma questa non è una notizia! E’ solo un fatto scontato e noto a chi aveva gia letto il Decreto Ronchi prima e la 152/06 dopo.
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No Sara. Il decreto Ronchi attribuiva la competenza della determinazione della TIA ai comuni, mentre il decreto legislativo 152/06 attribuisce detta competenza alla società d’ambito (l’ATO).
Forse il particolare ch’è “sfuggito” agli amministratori ATO è che l’Ordinamento Enti locali (art. 42 l. 267/2000) prevede che siano i Consigli comunali a determinare le tariffe.
Quel che, a mio avviso, non è avvenuto è la modificazione dell’Ordinamento da parte della regione, che ne ha competenza esclusiva per Statuto, ch’è legge costituzionale e, quindi, di rango superiore ad un decreto legislativo qual’è il 152/06. -
E se questo decreto governativo vincolante, non ancora entrato in vigore, fosse pure retroattivo?
Scherzi a parte, e giusto per fare chiarezza, io non ho la laurea in giurisprudenza, pertanto correggetemi pure se sbaglio.
a) il D. Lgs. 22/97, noto come Decreto Ronchi, all’art. 49 comma 8 dice che
“la tariffa è determinata dagli enti locali (che per me sono i comuni) anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio”
e al metodo normalizzato di cui al comma 5 dello stesso articolo.Non entriamo nel merito del piano finanziario e mettiamo anche da parte il problema interpretativo del Decreto Ronchi…
b) nel 2002, con Ordinanza Commissariale n. 1166, la Regione Sicilia adotta il proprio Piano di Gestione dei Rifiuti.
Tale Piano, al paragrafo 7.2.5 “Cenni a ruolo e funzioni dell’A.T.O.”, prevedendo di impostare adeguate strutture impiantistiche (quali ad esempio impianti di selezione della frazione secca, impianti di compostaggio, CCR consortili, ecc. ecc., nonché impianti di valorizzazione dei rifiuti e commercializzazione dei materiali riciclabili in genere) a servizio dei Comuni dell’Ambito spiega che la gestione in forma associata consentirebbe tra l’altro di:
– omogeneizzare politiche di riduzione del rifiuto (promozione del compostaggio domestico, riduzione degli imballaggi, marketing ambientale, ecc.)
– omogeneizzare la gestione delle raccolte (criteri comuni nella gestione delle raccolte, ad esempio la separazione in frazioni secco-umido o multimateriale ovvero più frazioni diverse plastica-vetro-alluminio-carta-ecc.)
– omogeneizzare gli strumenti regolamentari (adozione di un regolamento d’ambito su cui, successivamente costruire il piano finanziario)
– gestione dei rapporti con i consorzi di filiera (CONAI, COREVE, COREPLA, ecc)
Dulcis in fundo:
– Definizione di linee guida e criteri omogenei per la trasformazione della Tarsu in Tariffa di Igiene Ambientale (ovvero la definizione di una politica tariffaria che sia uniforme in tutti i Comuni dell’ambito, quindi non la definizione della tariffa stessa, che è ben diverso!).I Comuni in questo contesto, recepiscono il regolamento d’Ambito, lo adattano alle esigenze territoriali e quindi determinano e deliberano sulla TIA (paragrafo 18.2 del Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia).
Senza gli adeguati impianti di valorizzazione e commercializzazione dei materiali riciclabili o recuperabili (che tra l’altro avrebbero pure creato i veri nuovi posti di lavoro) la politica fallimentare delle ATO in Sicilia, e quella di EnnaEuno in particolare era inevitabile.
Ma chissà che questa non sia stata una scelta piuttosto che un errore di interpretazione!
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Il Decreto si limiterà ad applicare il disposto legislativo, che non contiene alcuna retroattività.
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max,
nessun rinvio dinamico può avvenire, a mio avviso, perchè il decreto legislativo 267/2000 (ordinamento enti locali) rientra tra le competenze esclusive della regione Sicilia art. 14 dello Statuto, che è norma, come dicevo, costituzionale. Mentre sono d’accordo sul fatto che le società d’ambito divengono autorità d’ambito, ex dgls 152/2006 cambiando in Sicilia la ragione sociale di SpA in consorzi – (art. 45 finanziaria regionale 2006), cosa ancora non avvenuta per Ennaeuno.
Non credo, infine, che le norme possono essere retroattive. -
Se poi andiamo a guardare bene anche la legge Galli (L. 36/94 – art. 13) e lo Statuto dell’ATO idrico (art. 8) la tariffa del servizio idrico integrato, dice la legge, è determinata dagli enti locali, che sono i Comuni e per essi i Consigli comunali.
Perchè è stata stabilità dall’assemblea dei soci dell’ambito formata dai sindaci, oltre che dal Presidente della Provincia Regionale?
Qualcuno sa dare una spiegazione?
grazie -
articolo 8
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pardon. la legge finanziaria è del 2007 ed esattamente la l.r. n. 2/07
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Sia la legge Galli (L. 36/94 – art. 13), sia lo Statuto dell’ATO idrico EN. n. 5 (art.8), prevedono che la tariffa del servizio idrico integratoè determinata dagli enti locali.
Perchè è stata stabilità dall’assemblea dei soci dell’ambito formata dai sindaci, oltre che dal Presidente della Provincia Regionale? -
verifica e mi fai sapere.
grazie -
Sig. MAX ha verificato?
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Chi mi aiuta a trovare la nota n. 1806 del 3 agosto 2006 edita dal commissario emergenza rifiuti ed acque?
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Fiducioso attendo.
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Sig. Max,
ha verificato la questione delle tariffe idriche che, secondo la legge galli, vanno stabilite dagli enti e non dall’assemblea dei sindaci?
ha poi trovato la famosa nota n. 1806 del 3/08/2006 del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia?
fiducioso attendo -
E’ quella che mi manca: la fede. C’è l’ho solo nelle mie forze!
E’ interessante trovare la nota, anche in riferimento al pronunciamento del Commissario perchè, com’io ritengo, la legge Galli dà competenze per la determinazione delle tariffe idriche agli Enti comunali e non all’assemblea dei sindaci. -
Luther Dicembre 6th, 2007 @ 19:51
IL COMUNE APPROVA ANCHE LA Z.I.A.?
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Luther Dicembre 6th, 2007 @ 21:16
Zona Incredibilmente Arretrata
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Notizie sulla pronuncia del TAR Catania?
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In genere prima di due mesi una sentenza non viene depositata, tuttavia se vi è un impegno specifico del Presidente del TAR, visto l’interessamento del Prefetto, potrebbero tirarla fuori prima di Natale.
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Anche questo procedimento accelerato è una cosa assurda che lede i principi costituzionali dello stato di diritto.
Si sta verificando quello che è già avvenuto per il Catania calcio circa un paio d’anni fà: allora tutto fu risolto il pochi mesi ed il TAR, che solitamente ad agosto chiude per ferie, in quel tempo rimase aperto per la pronuncia. Cosa mai fatta per i processi pendenti, che attendono una sentenza da più di dieci anni.
Come dice una persona di mia conoscenza: ub mais minore avena (trasposizione paesana dal latino “ubi maior minor cessat”) ossia parafrasando Orwell tutti i processi sono uguali ma ci sono processi più uguali degli altri.
Questo è l’ennesima dimostrazione che “la legge non è uguale per tutti”. -
Luther Dicembre 9th, 2007 @ 12:38
……la legge è uguale per tutti coloro che possono permettersi oltre un buon avvocato anche discrete conoscenze…..
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Viva la Res Publica!
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gioform Dicembre 14th, 2007 @ 13:52
ciao a tutti…. vedo con piacere che l’argomento fatture TIA appassiona e coinvolge. vi comunico che anche la commissione tributaria di messina, accogliendo i ricorsi dei contribuenti dell’ ATO ME2 ha dichiarato l’illegittimità delle fatture emesse rilevando che la tariffa non risulava istituita dai Consigli Comunali.
E’ stata una faticaccia.
Ho letto che qualcuno è a caccia della nota 1806/06 del Commissario. Anche io ho provato a recuperarla senza successo. se qualcuno dovesse riuscrici mi piacerebbe poterla leggere. -
gioform
Ho provato con il Commissariato emergenza rifiuti ecc… e ha riferito che non ne è a conoscenza. Idem all’Ufficio di presidenza della regione.
Qui i casi sono due: o che questa nota 1806/06 del Commissario se l’è inventata il magistrato o non conviene a qualcuno tirarla fuori.Comunque, resto in attesa di conoscerne l’esito. Chi può ci aiuti a rintracciarla…Anche per risolvere il giallo.
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Max Novembre 9th, 2007 @ 17:37