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Bocciate le “ronde” se finalizzate al disagio sociale
Pubblicato il giugno 26th, 2010 1 commento
photo credit: *Tom [luckytom] di Libero
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, c. 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che prevede che “i sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale”, limitatamente alle parole “ovvero situazioni di disagio sociale”.Avvalersi dell’impiego delle c.d. “ronde” in situazioni di “disagio sociale” sono degli interventi di politica sociale riconducibili alla materia dei servizi sociali di competenza legislativa residuale delle regioni. Il riferimento alle “situazioni di disagio sociale” si presenta come un elemento spurio ed eccentrico rispetto alla ratio ispiratrice delle norme della citata legge n. 94/2009, finendo per rendere incongrua la stessa disciplina da esse dettata. Gli interventi del prefetto e del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la preferenza accordata alle associazioni fra appartenenti in congedo alle Forze dell’ordine, la circostanza che le segnalazioni dei volontari siano dirette alle sole Forze di polizia (e non, invece, agli organi preposti ai servizi sociali) – previsioni tutte pienamente coerenti in una prospettiva di tutela della “sicurezza urbana”, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito cittadino – perdono tale carattere quando venga in rilievo il diverso obiettivo di porre rimedio a condizioni di disagio ed emarginazione sociale (Corte Cost. sent. 24/06/2010 n. 226).
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Bocciate le “ronde” se finalizzate al disagio sociale @ Liberamente giugno 26th, 2010 alle 11:54